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Assegno unico 2026: tabelle importi, nuovo ISEE, dati aggiornati

Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, l’INPS ha fornito le  indicazioni aggiornate  in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), con riferimento :

  • alla presentazione delle domande per l’anno 2026, 
  • all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie ISEE, nonché 
  • alle modalità di applicazione del nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione.

 Vengono fornite inoltre le tabelle degli importi dell'assegno correlati alle sogni ISEE per il corretto riconoscimento  delle somme  spettanti nel nuovo anno.

Secondo i dati aggiornati dell'Osservatorio Inps, nei primi sette mesi del 2026  gli assegni erogati hanno raggiunto i  11,6 miliardi di euro  per 

6.118.775 nuclei familiari beneficiari e

9.652.838 figli coinvolti

L'Importo medio a luglio è pari a 177 euro (importo base +i maggiorazioni) e va  da un minimo di 58 euro (Isee più alto o assente) a un massimo di 227 euro (Isee più basso).

Le norme sull’Assegno Unico e universale

L’Assegno Unico e Universale è disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto una misura strutturale di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, l’articolo 12, comma 3, del decreto stabilisce il principio di erogazione d’ufficio della prestazione, in presenza di una domanda in stato “accolta”.

Non c'è  bisogno quindi di presentare una domanda  di rinnovo annuale.

La circolare INPS richiama inoltre:

  • la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che ha chiarito la validità pluriennale delle domande;
  • l’articolo 4, comma 11, del D.lgs. n. 230/2021, che prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
  • l’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che ha introdotto il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, rilevante anche ai fini dell’AUU.

Le tabelle degli importi aggiornati

Dal punto di vista economico, gli importi e le maggiorazioni sono stati adeguati per il 2026  del +1,4%, in applicazione della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT per l’anno 2025. Le nuove soglie e i valori aggiornati sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare.

In assenza di un ISEE valido, a partire da marzo 2026 l’AUU  viene  corrisposto con  gli importi minimi previsti dalla normativa ma , se la DSU 2026 viene presentata entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvede al ricalcolo degli importi e alla corresponsione degli eventuali arretrati a decorrere da marzo 2026.

Per ottenere importi superiori al minimo, è quindi necessario che la DSU 2026 risulti  rinnovata 

La circolare fornisce anche  indicazioni sulle maggiorazioni dell’AUU, applicabili in presenza di specifici requisiti soggettivi e reddituali. In particolare, sono confermate le seguenti fattispecie:

Fattispecie Condizione richiesta Maggiorazione prevista
Figli di età inferiore a 1 anno ISEE 2026 applicabile Incremento del 50% dell’importo AUU fino al primo anno di vita
Nuclei con almeno 3 figli ISEE neutralizzato ≤ 46.582,71 euro Incremento del 50% per ciascun figlio da 1 a 3 anni
Nuclei con almeno 4 figli a carico Requisito numerico dei figli Maggiorazione forfettaria di 150 euro

Gli importi aggiornati trovano applicazione: dalla mensilità di febbraio 2026 per i valori ordinari; dalla mensilità di marzo 2026 per gli adeguamenti riferiti a gennaio 2026. 

In relazione all’ISEE, la circolare chiarisce che il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzato per il calcolo dell’AUU a partire da marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano ancorate all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.

Assegno unico 2026 nuovi requisiti di accesso

Si segnala che il decreto PNRR convertito in legge 50 2026 in vigore dal 21 aprile  2026 ha apportato una modifica alle regole per il diritto all'Assegno Unico  per adeguarsi alle Direttive europee .

La nuova norma prevede che  possono fare richiesta anche:

  • i lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia, con  contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo e iscrizione a una gestione previdenziale  italiana e versamento effettivo della  relativa contribuzione  obbligatoria, 
  • coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea , e che risultino a carico  fiscalmente secondo la legislazione italiana.

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