Danni da intelligenza artificiale: le nuove tutele per ottenere il risarcimento
Nel nuovo decreto legislativo n. 160 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 30 settembre 2026 attuativo della legge delega 132 2025 in tema di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale trova spazio il tema della responsabilità civile . In particolare si introduce un regime di tutela rafforzata per chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno causato da un sistema di IA.
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Il decreto entra in vigore il 30 settembre 2026, ma per le norme la cui applicazione dipende direttamente dal Regolamento IA, restano fermi i termini di entrata in vigore e attuazione previsti dallo stesso regolamento europeo.
Vedi su questo Regolamento UE AI ACT.
Si attendono anche altri decreti attuativi della legge 132 2025 Qui il quadro completo
Le tutele processuali per i danni creati dall’IA
Una parte importante del decreto è dedicata al tentativo di risolvere un problema di ordine pratico: chi subisce un danno da un sistema di intelligenza artificiale si trova spesso in una posizione di svantaggio , non avendo accesso ai dati tecnici che permetterebbero di dimostrare il legame tra il funzionamento dei sistemi e il pregiudizio subito.
Per colmare questo squilibrio, viene introdotta la possibilità per il danneggiato di chiedere al giudice un ordine di esibizione, rivolto alla controparte o a un terzo, degli elementi di prova relativi al funzionamento del sistema di IA coinvolto.
Il giudice potrà concede questo ordine solo se la domanda risarcitoria appare verosimilmente fondata, e solo se la richiesta risulta proporzionata, tenendo conto anche della tutela di segreti commerciali e informazioni riservate.
Tra i documenti che possono essere richiesti rientrano
- i registri di funzionamento dei sistemi ad alto rischio,
- la documentazione sul sistema di gestione dei rischi e sulla supervisione umana.
Se la parte destinataria dell'ordine non lo rispetta, anche solo parzialmente, senza un giustificato motivo, il giudice può ritenere provati i fatti sostenuti dal richiedete. Da notare che se invece l'ordine è rivolto a un soggetto terzo che non vi ottempera, è prevista una sanzione pecuniaria.
Un secondo strumento di riequilibrio a favore del danneggiato è la previsione che : per le azioni fondate sulla violazione degli obblighi previsti dal Regolamento europeo sull'IA, si presume, salvo prova contraria, l'esistenza del nesso causale tra la violazione di tali obblighi e il danno subito.
Si tratta di una presunzione relativa, quindi superabile ma che comunque sposta a favore del danneggiato un onere spesso complesso da assolvere.
L'art. 19 infine chiarisce un aspetto spesso oggetto di equivoco: la conformità del sistema di IA agli obblighi del Regolamento UE 2024/1689 — anche se formalmente certificata non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.
La difesa dei consumatori e il ruolo delle assicurazioni
Sul piano della tutela del consumatore, cioè quando il danneggiato è un privato è competente anche il giudice del luogo di residenza o domicilio del danneggiato, in deroga ai criteri ordinari. di competenza territoriale.
Sul fronte assicurativo, l'art. 20 introduce un meccanismo di trasparenza preventiva: chi intende agire per il risarcimento può chiedere al presunto responsabile se sia coperto da una polizza di responsabilità civile per il danno lamentato; il soggetto interpellato deve rispondere entro 30 giorni indicando gli estremi del contratto e la compagnia assicuratrice, pena la possibilità per il giudice di trarne argomenti di prova a sfavore. È inoltre riconosciuta un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione, nei limiti del massimale di polizza, con l'assicurato quale litisconsorte necessario nel relativo giudizio.
In altre parole c'è la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicurativa di chi ha causato il danno, potendo a tal fine richiedere a quest'ultimo i dati della propria polizza assicurativa: un'eventuale omissione o incompletezza in questa comunicazione può essere valutata dal giudice come ulteriore elemento a sfavore di chi ha causato il danno.