Rider e piattaforme digitali: le nuove regole e sanzioni del DL 62 2026
Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (cd. "decreto Primo Maggio"), convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, ha introdotto un pacchetto di misure a tutela dei rider che lavorano tramite piattaforme digitali, con l'obiettivo anche di contrastare il caporalato "digitale".
Di recente il Ministero è intervenuto anche con un chiarimento nella risposta a interpello 1 2026 sull'articolo 15 del decreto , precisando l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL).. Vediamo meglio le novità.
Le nuove norme per i rider: divieto di cessione dell’account e sanzioni
Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 47-bis del D.Lgs. 81/2015, inserito dal DL Primo maggio, stabilisce che l'accesso alla piattaforma da parte del rider deve avvenire tramite SPID, CIE o CNS, oppure con un account rilasciato dalla piattaforma stessa, associato a un singolo codice fiscale e protetto da un sistema di autenticazione a più fattori.
Le credenziali hanno carattere strettamente personale: è vietata la cessione a terzi, proprio nell'ottica di evitare che i soggetti o eventuali intermediari non autorizzati lo facciano utilizzare a piu lavoratori.
In caso di cessione dell'account o di utilizzo da parte di persona diversa dal titolare, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 1.200 euro.
Il comma 2-ter dello stesso articolo 47-bis vieta alla piattaforma di rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, così come di commissionare allo stesso lavoratore prestazioni temporalmente inconciliabili tra loro. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 1.500 euro per ogni account in eccesso associato al medesimo codice fiscale.
Obbligo del Libro Unico del Lavoro dal 1° luglio 2026
Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 47-quater del D.Lgs. 81/2015 impone al committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, di redigere e consegnare ai rider il Libro Unico del Lavoro, annotando per ciascun mese di attività anche il numero di consegne effettuate e l'importo totale erogato al lavoratore.
La legge di conversione ha inoltre introdotto una proroga di novanta giorni per le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. Su questo punto è intervenuto il ministero la scorsa settimana per chiarire un dubbio applicativo (vedi paragrafo seguente)
Obbligo di formazione base per i nuovi rider
L'articolo 15 aggiunge infine un comma 3-bis all'articolo 47-septies del D.Lgs. 81/2015, che prevede attività di formazione base obbligatoria da completare entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, tramite la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Al committente che si avvale di un rider segnalato per mancato completamento del corso per tre mesi si applica una sanzione da 800 a 2.400 euro.
Istruzioni operative del Ministero sul LUL dei riders autonomi
Con l' interpello 1 del 2 settembre 2026 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ai quesiti posti da Assodelivery in merito agli adempimenti relativi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) nei confronti dei riders che operano con contratti di lavoro autonomo occasionale o con partita IVA.
Il chiarimento, richiesto sentendo anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, affronta quattro nodi operativi che avevano generato incertezza applicativa tra i committenti del settore della gig economy:
- la corretta applicazione della proroga transitoria,
- i criteri temporali di registrazione delle prestazioni e dei compensi,
- l'obbligo di compilazione anche nei mesi senza attività e
- le modalità di conteggio degli ordini multipli destinati allo stesso acquirente.
In estrema sintesi le indicazioni ministeriali sono :
- la proroga di 90 giorni dell'aggiornamento riguarda solo i prospetti di luglio 2026
- vanno distinte nelle registrazioni il criterio di competenza per le consegne da quello di cassa per i compensi,
- non interrompere la compilazione del LUL nei mesi privi di attività e
- allineare il conteggio delle consegne al sistema tariffario applicato.
Piu in dettaglio:
- Il primo chiarimento riguarda la proroga di novanta giorni: secondo il Ministero, essa si applica esclusivamente al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, senza modificare la decorrenza sostanziale dell'obbligo, che resta fissata al 1° luglio 2026. Per le mensilità successive trovano invece piena applicazione le ordinarie tempistiche di tenuta del LUL.
- Sul secondo punto, relativo allo sfasamento temporale tra l'esecuzione della prestazione e l'erogazione del compenso, l'Amministrazione precisa che le consegne vanno registrate con riferimento al mese in cui il prestatore ha effettivamente svolto l'attività, indipendentemente dal momento del pagamento. Le somme corrisposte, invece, devono essere annotate nel mese di effettiva erogazione, secondo il principio di cassa. Per garantire tracciabilità tra le due registrazioni, il Ministero suggerisce di utilizzare il campo "note" del LUL per indicare il periodo di competenza a cui le somme erogate si riferiscono.
- Il terzo chiarimento riguarda i mesi in cui il lavoratore autonomo, pur avendo un contratto attivo, non abbia effettuato alcuna consegna né maturato compensi. In questi casi il committente è comunque tenuto a generare ed elaborare il prospetto, sia pure con valori pari a zero, in coerenza con la finalità di rendicontazione consuntiva e continuità documentale che il legislatore ha attribuito al LUL per l'intera durata del rapporto.
- Infine, per quanto riguarda gli ordini multipli destinati allo stesso acquirente e allo stesso luogodi consegna, il Ministero adotta il criterio del sistema tariffario concretamente applicato:
- se per ciascun ordine è prevista una tariffa distinta, le consegne vanno registrate separatamente nel LUL, come prestazioni autonome tra loro;
- se invece viene corrisposto un compenso unico e forfettario per l'insieme degli ordini consegnati in un'unica soluzione allo stesso acquirente, l'operazione può essere raggruppata e registrata come un'unica consegna. Il criterio guida, in sostanza, non è il numero materiale degli ordini gestiti dal sistema informatico della piattaforma, bensì la struttura economica del compenso effettivamente riconosciuto al lavoratore.
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Interpello Ministero del lavoro 1 2026