Magistrati onorari: cumulabilità tra pensione e compensi, le regole
Con la Circolare n. 79 del 24 luglio 2026, l'INPS – d'intesa con il Ministero del Lavoro – fa chiarezza sulla cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi percepiti dai magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici onorari aggregati).
La disciplina cambia in base a due variabili: lo status del magistrato (confermato o non confermato) e, per i confermati, l'eventuale opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.
Quali sono le norme in vigore
La materia nasce dalla riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017), che ha abrogato le vecchie norme sulle indennità dei giudici di pace e dei magistrati onorari, sostituendole con l'art. 29, poi modificato dalla L. 51/2025.
Quest'ultima ha introdotto anche gli articoli 31-bis e 31-ter, che disciplinano il compenso rispettivamente dei confermati "esclusivisti" e "non esclusivisti", qualificandolo come base imponibile previdenziale.
Va ricordato anche l'art. 15-bis del D.L. 75/2023, che ha introdotto una disciplina fiscale e previdenziale speciale per rispondere ai rilievi della Commissione Europea sul riconoscimento dello status di lavoratori a questa categoria.
Le novità INPS sulla comulabilità
Il punto centrale della circolare è la distinzione operativa tra categorie ai fini della cumulabilita tra previdenza e compensi, riassunta nella tabella seguente:
| Categoria | Gestione previdenziale | Natura del compenso | Regime di cumulo con la pensione |
|---|---|---|---|
| Magistrato confermato con opzione esclusività | FPLD (AGO) | Reddito da lavoro dipendente | Regime generale di cumulabilità (salvo le eccezioni del par. 4) |
| Magistrato confermato senza opzione esclusività | Gestione separata o Cassa forense | Reddito da lavoro autonomo | Regime generale di cumulabilità (salvo le eccezioni del par. 4) |
| Non confermato | — | Indennità, non reddito da lavoro | Sempre cumulabile: non rileva ai fini dell'incumulabilità |
| In regime transitorio (pre-conferma) | — | Indennità non retributiva (giurisprudenza costante) | Cumulabilità generale fino alla conferma |
Per i magistrati confermati, quindi, il compenso costituisce reddito da lavoro a tutti gli effetti (dipendente per gli esclusivisti, autonomo per i non esclusivisti), con conseguente applicazione delle regole ordinarie di cumulo.
Per i non confermati, invece, l'indennità resta estranea alla nozione di reddito da lavoro e non incide mai sul diritto a percepire la pensione per intero.
Le istruzioni operative: obbligo di comunicazione
Restano ferme, per tutte le categorie con compenso qualificato come reddito da lavoro, le ipotesi di incumulabilità già note:
- pensioni di invalidità (dipendenti, autonomi e Gestione pubblica)
- pensione di privilegio, pensione anticipata per lavoratori precoci,
- pensione quota 100, pensione anticipata a 64 anni con 38 di contributi,
- pensione anticipata flessibile e pensione di inabilità (incompatibile in assoluto con redditi da lavoro).
Per il periodo transitorio, prima della conferma in servizio , vale invece il principio generale di cumulabilità, non essendo mai stato previsto un espresso divieto dalla normativa previgente; fa eccezione la pensione ai superstiti, per cui restano applicabili i limiti reddituali della Tabella F (L. 335/1995), calcolati sui redditi assoggettabili a IRPEF.
Sul piano pratico, l'INPS impone ai magistrati onorari titolari di pensione un obbligo dichiarativo tempestivo verso le sedi territoriali: comunicare la conferma o meno dell'incarico, l'eventuale opzione per l'esclusività e le date di inizio e cessazione.
Su questa base le Strutture territoriali verificheranno la categoria e applicheranno il regime corretto.
Scarica la circolare 79 2026 sulla previdenza dei magistrati onorari
Soglie reddituali 2026 tabella F (Pensione ai superstiti)
| Fascia di reddito personale del superstite | Soglia annua 2026 | Riduzione della pensione ai superstiti |
|---|---|---|
| Fino a 3 volte il trattamento minimo | Fino a € 23.862,15 | Nessuna riduzione (pensione intera) |
| Da 3 a 4 volte il trattamento minimo | Da € 23.862,16 a € 31.816,20 | -25% |
| Da 4 a 5 volte il trattamento minimo | Da € 31.816,21 a € 39.770,25 | -40% |
| Oltre 5 volte il trattamento minimo | Oltre € 39.770,25 | -50% |
ATTENZIONE :
Le riduzioni si applicano solo al coniuge superstite, mai ai figli/orfani, che percepiscono sempre la quota piena secondo le percentuali di legge (60% coniuge solo, 80% con un figlio, 100% con due o più figli; 70%-80%-100% per orfani)
. Le riduzioni non si applicano mai se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro: in questi casi la pensione ai superstiti resta piena a prescindere dal reddito.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 162/2022) ha stabilito che la riduzione applicata non può in nessun caso superare l'importo del reddito aggiuntivo percepito (c.d. "clausola di salvaguardia").
Ai fini del calcolo rilevano tutti i redditi assoggettabili a IRPEF (lavoro dipendente, autonomo, altre pensioni), esclusi TFR, casa di abitazione e arretrati a tassazione separata.
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