Pensioni

Magistrati onorari: cumulabilità tra pensione e compensi, le regole

Con la Circolare n. 79 del 24 luglio 2026, l'INPS – d'intesa con il Ministero del Lavoro – fa chiarezza  sulla cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi percepiti dai magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici onorari aggregati). 

La disciplina cambia in base a due variabili: lo status del magistrato (confermato o non confermato) e, per i confermati, l'eventuale opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

Quali sono le norme in vigore

La materia nasce dalla riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017), che ha abrogato le vecchie norme sulle indennità dei giudici di pace e dei magistrati onorari, sostituendole con l'art. 29, poi modificato dalla L. 51/2025.

Quest'ultima ha introdotto anche gli articoli 31-bis e 31-ter, che disciplinano il compenso rispettivamente dei confermati "esclusivisti" e "non esclusivisti", qualificandolo come base imponibile previdenziale. 

Va ricordato anche l'art. 15-bis del D.L. 75/2023, che ha introdotto una disciplina fiscale e previdenziale speciale per rispondere ai rilievi della Commissione Europea sul riconoscimento dello status di lavoratori a questa categoria.

Le novità INPS sulla comulabilità

Il punto centrale della circolare è la distinzione operativa tra categorie ai fini della cumulabilita tra previdenza e compensi, riassunta nella tabella seguente:

Categoria Gestione previdenziale Natura del compenso Regime di cumulo con la pensione
Magistrato confermato con opzione esclusività FPLD (AGO) Reddito da lavoro dipendente Regime generale di cumulabilità (salvo le eccezioni del par. 4)
Magistrato confermato senza opzione esclusività Gestione separata o Cassa forense Reddito da lavoro autonomo Regime generale di cumulabilità (salvo le eccezioni del par. 4)
Non confermato Indennità, non reddito da lavoro Sempre cumulabile: non rileva ai fini dell'incumulabilità
In regime transitorio (pre-conferma) Indennità non retributiva (giurisprudenza costante) Cumulabilità generale fino alla conferma

Per i magistrati confermati, quindi, il compenso costituisce reddito da lavoro a tutti gli effetti (dipendente per gli esclusivisti, autonomo per i non esclusivisti), con conseguente applicazione delle regole ordinarie di cumulo.

 Per i non confermati, invece, l'indennità resta estranea alla nozione di reddito da lavoro e non incide mai sul diritto a percepire la pensione per intero.

Le istruzioni operative: obbligo di comunicazione

Restano ferme, per tutte le categorie con compenso qualificato come reddito da lavoro, le ipotesi di incumulabilità già note: 

  • pensioni di invalidità (dipendenti, autonomi e Gestione pubblica)
  •  pensione di privilegio, pensione anticipata per lavoratori precoci, 
  • pensione quota 100, pensione anticipata a 64 anni con 38 di contributi, 
  • pensione anticipata flessibile e pensione di inabilità (incompatibile in assoluto con redditi da lavoro).

Per il periodo transitorio, prima della conferma in servizio , vale invece il principio generale di cumulabilità, non essendo mai stato previsto un espresso divieto dalla normativa previgente; fa eccezione la pensione ai superstiti, per cui restano applicabili i limiti reddituali della Tabella F (L. 335/1995), calcolati sui redditi assoggettabili a IRPEF.

Sul piano pratico, l'INPS impone ai magistrati onorari titolari di pensione un obbligo dichiarativo tempestivo verso le sedi territoriali: comunicare la conferma o meno dell'incarico, l'eventuale opzione per l'esclusività e le date di inizio e cessazione. 

Su questa base le Strutture territoriali verificheranno la categoria e applicheranno il regime corretto.

Scarica la circolare 79 2026 sulla previdenza dei magistrati onorari

Circolare INPS 79 2026

Soglie reddituali 2026 tabella F (Pensione ai superstiti)

Fascia di reddito personale del superstite Soglia annua 2026 Riduzione della pensione ai superstiti
Fino a 3 volte il trattamento minimo Fino a € 23.862,15 Nessuna riduzione (pensione intera)
Da 3 a 4 volte il trattamento minimo Da € 23.862,16 a € 31.816,20 -25%
Da 4 a 5 volte il trattamento minimo Da € 31.816,21 a € 39.770,25 -40%
Oltre 5 volte il trattamento minimo Oltre € 39.770,25 -50%

ATTENZIONE :

 Le riduzioni si applicano solo al coniuge superstite, mai ai figli/orfani, che percepiscono sempre la quota piena secondo le percentuali di legge (60% coniuge solo, 80% con un figlio, 100% con due o più figli; 70%-80%-100% per orfani)

. Le riduzioni non si applicano mai se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro: in questi casi la pensione ai superstiti resta piena a prescindere dal reddito. 

La Corte Costituzionale (sentenza n. 162/2022) ha stabilito che la riduzione applicata non può in nessun caso superare l'importo del reddito aggiuntivo percepito (c.d. "clausola di salvaguardia"). 

Ai fini del calcolo rilevano tutti i redditi assoggettabili a IRPEF (lavoro dipendente, autonomo, altre pensioni), esclusi TFR, casa di abitazione e arretrati a tassazione separata.

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