Sicurezza: appaltatore responsabile di omicidio colposo per omesso sopralluogo
Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice non può limitarsi a inviare i propri dipendenti presso la sede del committente. Prima dell’avvio dei lavori deve verificare i luoghi in cui opereranno, valutare i rischi specifici e coordinarsi con il committente sulle misure di prevenzione
. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 35997 .
La Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo dell’amministratrice unica di una società di pulizie per la morte di un dipendente, caduto da una scala durante un intervento straordinario.
La pronuncia affronta anche un profilo processuale: se il giudice possa fondare la condanna su un profilo di colpa non indicato espressamente nel capo d’imputazione.
Infortunio mortale nell’appalto di pulizie: i fatti e i motivi di ricorso
Il caso riguarda un’impresa di pulizie legata da un contratto di appalto a un ente teatrale. Il committente aveva chiesto via e-mail un intervento extra canone di pulizia straordinaria del palcoscenico e del seminterrato sottostante. Il lavoratore incaricato era stato mandato a pulire il vano del montacarichi. Si trattava di una fossa sotterranea priva di parapetti, di aerazione e di luce naturale. Il dipendente non era formato all’uso delle scale e non aveva dispositivi di protezione come casco e calzature antinfortunistiche. È caduto e ha riportato un trauma cranico che ne ha causato il decesso.
L’amministratrice dell’impresa appaltatrice era stata imputata di omicidio colposo in cooperazione con il responsabile del committente, ai sensi degli artt. 113 e 589 del codice penale. Le era contestata la violazione dell’art. 71, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La norma riserva l’uso delle attrezzature che comportano rischi specifici ai lavoratori adeguatamente informati, formati e addestrati. In primo grado era stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e al risarcimento dei danni alle parti civili. La Corte d’appello aveva confermato la condanna e assolto invece il responsabile del committente.
Nel ricorso per cassazione la difesa ha sollevato tre motivi. Il primo era il travisamento delle prove: secondo il capitolato e le planimetrie, il vano montacarichi non rientrava nell’area da pulire. Il secondo era l’omessa valutazione di alcune testimonianze ritenute decisive per il nesso causale. Il terzo era la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La condanna richiamava infatti anche l’obbligo di cooperazione e coordinamento previsto dall’art. 26, comma 2, lett. b), dello stesso decreto, che non figurava nell’imputazione.
Obblighi dell’appaltatore: la decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
I primi due motivi sono stati giudicati generici e manifestamente infondati. In presenza di una “doppia conforme”, le sentenze di primo e secondo grado vanno lette come un’unica motivazione.
Sul luogo di lavoro, i giudici hanno rilevato alcuni elementi:
- la richiesta del committente riguardava l’intero seminterrato del palcoscenico, senza escludere alcun locale;
- la planimetria collocava il vano montacarichi all’interno dell’area del sottopalco;
- le testimonianze confermavano che tutti i soggetti coinvolti sapevano dove avrebbe operato il lavoratore, che infatti vi si era recato in autonomia.
L’impresa, inoltre, non aveva contestato l’ambito dell’intervento, come il contratto le avrebbe consentito.
Quanto al nesso causale, l’amministratrice conosceva la richiesta di lavori extra canone e aveva inviato il personale, ma era rimasta del tutto inerte. Non aveva eseguito il sopralluogo, previsto anche dal contratto. Non aveva valutato i rischi e non aveva sollecitato lo scambio di informazioni con il committente.
Secondo i giudici, gli obblighi di cooperazione e coordinamento costituiscono il nucleo della posizione di garanzia di tutti i datori di lavoro coinvolti nell’appalto. Questi obblighi diventano ancora più stringenti quando il committente non si attiva.
Una valutazione preventiva avrebbe fatto emergere subito il rischio di caduta e imposto precauzioni minime.
Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato. Nei reati colposi la contestazione riguarda la condotta colposa nel suo complesso. Il giudice può quindi aggiungere ulteriori profili di colpa emersi dagli atti, purché l’imputato abbia potuto difendersi su di essi. Il principio di correlazione va inteso in senso sostanziale e non formale: ciò che conta è che il diritto di difesa sia stato esercitato in modo effettivo. Nel caso esaminato, le violazioni contestate in materia di scale e formazione erano conseguenza diretta del mancato rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento. Questo tema era stato ampiamente discusso nei gradi di merito, anche dalla difesa.
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