Lavoratori comparto turistico-ricettivo: contributi per efficentamento alloggi
La legge n 118/2025 pubblicata nella GU n 184 del 9 agosto di conversone del DL Economia o Omnibus prevede agevolazioni per i lavoratori del settore turismo, i dettagli dall'art 14.
Disposizioni urgenti in materia di Turismo
L’articolo 14 introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore.
La novità prevede:
- contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo,
- risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
- condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
- benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
- proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.
Obiettivo della norma è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti.
Le agevolazioni sono così ripartite:
- investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
- 22 milioni nel 2025
- 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
- sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
I destinatari dei contributi saranno:
- imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
- gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
- gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.
In sede di conversione è stato precisato che possono accedere ai contributi anche le imprese che gestiscono alloggi per lavoratori del turismo non necessariamente in via imprenditoriale, purché rispettino le condizioni di legge e gli standard minimi fissati dal decreto attuativo, ed è stata aggiunta la possibilità di includere cooperative tra i soggetti beneficiari.
Attenzione al fatto che entro 30 giorni dalla conversione del decreto, il Ministro del Turismo adotterà un decreto per:
- individuare tipologie di costi ammissibili;
- definire le categorie di beneficiari e le modalità per offrire alloggi in condizioni agevolate per almeno 5 anni;
- prevedere una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato;
- stabilire i criteri di assegnazione, i controlli, le procedure di revoca e di verifica dell’utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.
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