Successioni

Compensi professionali ereditati e IVA: cosa fare secondo l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 118 del 22 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito a come gestire l’IVA su compensi professionali incassati dagli eredi di un professionista deceduto, in particolare se la partita IVA del defunto è stata chiusa prima dell’incasso.

In sostanza, si chiarisce che, in presenza di compensi professionali da incassare per attività svolte dal de cuius, l’onere della fatturazione e del versamento dell’IVA spetta all’erede, implicando l’apertura o la riattivazione della partita IVA del defunto, anche se questa era stata chiusa in vita. 

In altre parole, qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.

Si tratta di una semplificazione per il committente, ma un ulteriore adempimento in capo all’erede, che deve agire tempestivamente per non incorrere in conseguenze fiscali.

Esaminiamo più da vicino la situazione oggetto della risposta.

Il caso analizzato: compensi percepiti da un erede dopo anni

Il caso riguarda un erede che, nel dicembre 2024, ha ricevuto una quota di un compenso professionale spettante al genitore deceduto nel 2011. La prestazione era stata resa nei confronti di una società poi fallita, e il pagamento è avvenuto molti anni dopo la chiusura della partita IVA del defunto.

Il curatore fallimentare, in un primo momento, aveva previsto di documentare l’operazione con un’autofattura e versare l’IVA direttamente all’Erario. Tuttavia, a seguito delle modifiche normative del 2024, ha successivamente richiesto all’erede l’emissione di una regolare fattura, previa apertura di una posizione fiscale.

L’erede riteneva, sulla base di precedenti prassi (come la risposta n. 52/E del 2020), di non dover riaprire la partita IVA né aprirne una nuova a proprio nome. In tal senso, chiedeva conferma della possibilità che fosse il curatore a emettere autofattura e versare l’IVA.

La risposta dell’Agenzia: obbligo di riapertura della partita IVA del de cuius

L’Agenzia delle Entrate ha rigettato l’interpretazione del contribuente, affermando che:

  • La cessazione dell’attività professionale non si considera conclusa finché non sono esauriti gli obblighi fiscali legati a prestazioni effettuate, anche se non ancora incassate o fatturate.
  • In presenza di compensi maturati ma non ancora fatturati al momento del decesso, l’obbligo di emissione della fattura e del versamento dell’IVA si trasferisce agli eredi.
  • La fattura deve essere emessa a nome del defunto, ma è l’erede a dover riaprire la relativa partita IVA per assolvere all’adempimento.

Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, torna utile quanto già chiarito con la risposta a interpello n. 163/E, pubblicata l'8 marzo 2021, con la quale è stato precisato come, in caso di partita IVA cessata anticipatamente in violazione delle predette indicazioni di prassi, colui che agisce per conto del cedente/prestatore nel caso in esame l'erede « mantenga l'obbligo di emettere la fattura […] ([…] riaprendo a posteriori una nuova partita IVA) e di porre in essere i successivi adempimenti, mentre la Debitrice avrà l'onere di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471, quale forma di regolarizzazione, solo a fronte dell'omessa fatturazione […]. Detta disposizione […] è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio ed ha natura eccezionale, presupponendo l'inadempienza del cedente/prestatore»

Pertanto, nel caso di specie, essendo la partita IVA stata chiusa anticipatamente dal defunto professionista, solo laddove l'istante rimanga inerte, nonostante la richiesta del curatore di emettere la fattura, sorgerà per quest'ultimo l'obbligo di ''regolarizzare'' l'operazione, come prescritto dal citato comma 8 dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di evitare la sanzione ivi prevista. 

La nuova procedura in caso di mancata fatturazione: cosa cambia per il committente

Il recente aggiornamento dell’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 471/1997, modificato dal D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, ha cambiato le regole per il committente (cioè chi riceve il servizio o la prestazione) in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del prestatore (in questo caso, l’erede del professionista deceduto).

Cosa prevede oggi la norma:

  • il committente non è più tenuto a emettere un’autofattura o a correggere la fattura ricevuta, né a versare l’IVA all’Erario per conto del prestatore,
  • deve semplicemente comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal momento in cui la fattura regolare avrebbe dovuto essere emessa,
  • per farlo, dovrà utilizzare il codice TD29 nel Sistema di Interscambio (SDI), disponibile a partire dal 1° aprile 2025.

Questa nuova disposizione supera parzialmente quanto previsto dalla risposta n. 52/E del 2020, che attribuiva al committente anche l’obbligo di versare l’IVA in caso di inattività degli eredi.

Le nuove responsabilità dell’erede

A seguito della riforma:

  • il compenso dovuto per la prestazione professionale deve essere corrisposto comprensivo di IVA (cioè al lordo dell’imposta),
  • sarà compito dell’erede riaprire la partita IVA del professionista deceduto per poter emettere regolare fattura e adempiere agli obblighi fiscali.

Se l’erede non agisce nonostante la richiesta del committente, quest’ultimo dovrà limitarsi a effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla nuova norma. In tal caso, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare direttamente dall’erede l’IVA non versata, insieme a sanzioni e interessi.

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