Criptovalute: nel 2024 la plusvalenza di 2 mila euro è franchigia (non soglia)
Il 2023 è stato il primo di applicazione della normativa italiana sulle cripto-attività, termine generico utilizzato per indicare gli asset legati alla blockchain, come le criptovalute.
La normativa fiscale si basa sull’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il quale qualifica come redditi diversi, sottoposti a imposta sostitutiva del 26%, “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E del 27 ottobre 2023, con la quale, a pagina 47 aveva precisato che “la disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d’imposta”.
La precisazione fornita dall’Agenzia, con l’utilizzo contemporaneo di entrambe le espressioni, soglia e franchigia, aveva creato qualche dubbio interpretativo.
La differenza non è di poco conto; infatti, se tale somma costituisce franchigia, sono assoggettate a imposta sostituta solo le eccedenze di plusvalenze che superano la somma di 2 mila euro; diversamente, se tale somma costituisce soglia, nel momento in cui è superata tutte le plusvalenze divengono reddito imponibile.
Va però precisato che la questione interpretativa si pone solo per gli anni fiscali 2023 e 2024, in quanto, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2025, la Legge di bilancio per l’anno 2025 (la Legge 207/2024) ai commi da 23 a 25 ha previsto l’eliminazione della suddetta soglia di non imponibilità (oltre all’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 26% al 33% a partire dal 2026).
Cosa è successo nel 2023
L’anno scorso, con la pubblicazione del modello Redditi PF 2024, l’Agenzia delle Entrate aveva assunto una più chiara posizione sul tema attraverso le istruzioni del quadro RT, il quadro della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche dedicato ai redditi di natura finanziaria sottoposti a imposta sostitutiva.
Le istruzioni della colonna 2 del rigo RT33, a cui è demandata la dichiarazione del totale delle plusvalenze imponibili derivanti da cripto-attività, precisava che l’importo imponibile da dichiarare sul rigo doveva “essere non inferiore a 2.000 euro”.
In aggiunta il software messo a disposizione dall’Agenzia per la compilazione del modello Redditi PF 2024, nel momento in cui sulla colonna 2 del rigo RT33 veniva esposta una cifra superiore a 2 mila euro, automaticamente calcolava l’imposta sostitutiva applicando l’aliquota del 26% all’intera somma, senza alcuna franchigia.
Per un approfondimento sulla questione è possibile leggere l’articolo “Criptovalute: la plusvalenza di 2 mila euro è soglia, non franchigia”.
In conseguenza di tutto ciò, l’anno scorso, in sede di dichiarazione annuale, sembrava chiarito che la somma di 2 mila euro costituisse una soglia superata la quale tutte le plusvalenze realizzate divenivano imponibili.
Le novità del modello Redditi PF 2025
Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 registrano un sorprendete cambio di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A pagina 38 delle istruzioni, infatti, riguardo la sezione V-A del quadro RT, quella parte della dichiarazione annuale dedicata alle “Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%” è infatti precisato che la “sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 nel periodo d’imposta, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate utilizza l’espressione “soglia” per descrivere una franchigia; in ogni caso risulta ormai chiarito che, almeno per l’anno 2025, la somma di 2 mila euro dovrebbe costituire appunto una franchigia: per cui divengono plusvalenze imponibili solo quella parte che eccede il suddetto limite.
Anche se l’interpretazione non sembra in linea con il tenore letterale della norma, è comunque coerente con quanto già precisato nel 2023 sulla Circolare 30/E; tuttavia, ciò che più sorprende è il cambio di interpretazione tra l’anno 2023 e il 2024, considerando che per questi due anni la normativa non ha subito alcuna modifica.