Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025
La circolare n. 16 del 3 luglio 2025, pubblicata da Assonime, torna a fare il punto sulla disciplina della correzione degli errori contabili con effetti fiscali, analizzando in particolare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63/2025.
In pratica si vuole chiarire le regole applicative vigenti e sollecitare un intervento normativo di sistematizzazione.
Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025
Nel commentare il contesto normativo (art. 83 TUIR, DL 73/2022) e la prassi recente, la circolare affronta in modo sistematico i seguenti quesiti interpretativi ancora aperti:
- a quali tipologie di errore contabile si applica la disciplina: solo errori di competenza o anche quelli di qualificazione e quantificazione?
- è sufficiente che sia revisionato il solo bilancio in cui avviene la correzione serve anche la revisione del bilancio dell’anno in cui l’errore è stato commesso?
- qual è l’effetto della correzione contabile sulle sanzioni per infedele dichiarazione? Le esclude automaticamente?
- come va trattata fiscalmente la posta correttiva: va ricondotta alle condizioni dell’anno dell’errore o dell’anno della correzione?
- entro quale termine deve essere approvato il bilancio corretto per evitare rilievi fiscali: vale il termine per la dichiarazione dei redditi?
La risposta n. 63/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso concreto in cui un’impresa ha:
- spesato erroneamente un bene strumentale come costo d’esercizio (anno N1),
- corretto l’errore a patrimonio netto nell’anno successivo (N2),
- redatto un bilancio N2 revisionato.
L’Agenzia ha stabilito che:
- la revisione è richiesta solo per l’anno della correzione (N2);
- la correzione esclude le sanzioni per infedeltà dichiarativa;
- la disciplina si applica anche ad errori di classificazione del componente reddituale.
Ma la circolare Assonime fa un passo ulteriore, proponendo:
- estensione ufficiale della disciplina a tutti gli errori contabili, non solo quelli di competenza o classificazione;
- applicazione fiscale semplice e diretta nell’anno della correzione (N2), senza ricostruzioni ex post;
- scadenze certe: il bilancio revisionato con la correzione deve essere approvato entro la scadenza della dichiarazione (o entro i 90 giorni di tolleranza della dichiarazione tardiva).
La circolare Assonime valorizza i chiarimenti dell’Agenzia, ma segnala che senza un intervento normativo chiaro, restano zone grigie pericolose, specie:
- nei casi di errori "non di competenza";
- nella gestione delle quote deducibili (es. ammortamenti);
- nella tempistica di approvazione del bilancio corretto.
Concludendo, se davvero si vuole semplificare il sistema, va rafforzata normativamente l’idea di competenza fiscale allargata, legata al bilancio revisionato e non a ricostruzioni retroattive.
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