Operazioni Intra ed extracomunitarie

Garanzia fideiussoria VIES: regole ADE per provvedere

Con il Provvedimento n 178713 del 14 aprile le Entrate pubblicano le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

Garanzia fideiussoria VIES: cosa ha previsto la Riforma Fiscale

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia. 

Leggi Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

Il provvedimento del 14 aprile, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 

L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia. 

Attenzione al fatto che ai soggetti che, al 14 aprile data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già inclusi nella banca dati VIES, è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES. Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

Garanzia fideiussoria VIES: regole per adempiere

I soggetti interessati già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.

i soggetti non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES. 

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

Il provvedimento di cui si tratta prevede che la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
  • dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato; 
  • dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli; 
  • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
  • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
  • composizione del deposito;
  • obbligazioni delle parti contraenti; 
  • forma delle comunicazioni;
  • foro competente

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel fac-simile allegato al provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
  • dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente; 
  • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia; 
  • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
  • inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti; 
  • rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
  • forma delle comunicazioni; 
  • foro competente. 

La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

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