Fatturazione elettronica

Omessa o irregolare fattura: come correggere con il TD29

Il 31 gennaio le Entrate hanno pubblicato le Nuove specifiche tecniche 1.9 per la fatturazione elettronica utilizzabili dal 1° aprile. Vediamo la novità per l'omessa o errata fattura e il nuovo codice T29. 

Nella stessa giornata del 1° aprile viene aggiornata la guida Ade sulle e-fatture con importanti chiarimenti.

Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29

Dal 1° aprile 2025 sono operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica per lo SdI che le Entrate hanno diffuso già in gennaio.

Nel documento, tra le novità, figura il tipo Documento “TD29” che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura.

In particolare, è variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione.

Secondo l’ultima versione delle specifiche tecniche, dal 1° aprile è richiesto l’utilizzo, da parte del cessionario o committente, di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”.

A tal proposito, nella guida ADE aggiornata viene specificato che il TD29 è da compilare dal cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Nella guida viene chiarito che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione” pertanto esso non costituisce più un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 data dalla quale sono entrate in vigore le novità del DL n 87/2024 sulle sanzioni

Quindi specifica l'Ade che il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

Omessa o irregolare fatturazione: gli ultimi chiarimenti ADE

L'articolo 2 Dlgs n. 87/2024 innova ciò che in precedenza era previsto dall’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 per i casi di mancata emissione della fattura o di ricezione di una fattura irregolare.

Prima della novità il cessionario o committente che, nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, non avesse ricevuto una fattura o ne avesse ricevuta una irregolare, per sanare la situazione ed evitare così di incorrere a sua volta in una sanzione era tenuto a:

  • versare la relativa Iva
  • emettere un’autofattura elettronica con codice documento “TD20”.

Con la novità vi è la scomparsa dell’obbligo di pagare l’imposta (in tutto o in parte) da parte del destinatario del documento fiscale mancante o errato.

Inoltre, cambiano i tempi delle due diverse fattispecie previste (omessa o irregolare fatturazione) per sanare l’omissione o l’irregolarità.

Secondo la vecchia versione della norma vi era una tempistica diversa per i casi in cui:

  • la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, l’autofattura doveva essere emessa entro il successivo mese,
  • irregolarità della fattura, l’integrazione doveva essere effettuata entro un mese dalla registrazione della fattura.

Con le novità, il cliente è tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità entro novanta giorni, da calcolare a partire e dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Inoltre è stato inbserito l’abbassamento della sanzione prevista, che passa dal 100% al 70% dell’imposta in caso di mancata regolarizzazione, mentre resta invariato il minimo di 250 euro.

Dal 1° aprile 2025, la modalità per regolarizzare queste irregolarità è cambiato e l’autofattura non ha più il codice documento “TD20”, ma una nuova comunicazione “TD29”. 

Si tratta, di una comunicazione effettuata tramite il sistema di fatturazione elettronica, come indicato nell’ultimo aggiornamento (versione 1.9) delle specifiche tecniche delle Entrate.

La nuova norma si chiude con una novità assoluta: È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile..

Nella relazione illustrativa del Decreto viene specificato che così facendo il legislatore ha voluto fare propria la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall'articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota e all'ammontare dell'imposta e dell'imponibile.”.

Le nuove disposizioni come spiegano le Entrate si pongono in coerenza rispetto alla sentenza 37255 del 20 dicembre 2022 della Corte, che ricorda come "l'obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario".

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