Polizza rischi catastrofali imprese: il calendario 2025-2026
Con il Decreto-legge n 39/2025 (pubblicato in GU n 75/2025) si differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Il MIMIT ha anche pubblicato nel mese di aprile una serie di FAQ con chiarimenti, leggi: Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce le sanzioni
L'obbligo per le grandi imprese è rimasto invece come inizialmente previsto ossia con decorrenza dal 1° aprile.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Milleproroghe aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali per le imprese tranne che per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.
Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio contiene invece tutte le regole attuative del nuovo adempimento.
Infine, dal 2 aprile è entrata in vigore la Legge Quadro n 40/2025 con novità per tale adempimento, leggi: Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni.
Ad oggi 7 maggio occorre segnalare che il DL 39/2025 è arrivato in Parlamento per la conversione e quindi è partito l'iter definitivo e al testo iniziale pare siano stati inseriti diversi emendamenti che in sintesi dovrebbero contenere:
- dovrebbero essere assicurati solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo valido o la cui ultimazione risale a quando il titolo edilizio non era obbligatorio;
- agli immobili non assicurabili non spetterebbero indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
- nel caso di immobili assicurati dall'imprenditore ma di proprietà di terzi l’indennizzo spettante sarebbe corrisposto al proprietario del bene, che deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
- per il valore dei beni da assicurare si dovrebbe considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
Riepiloghiamo tutte le regole delle CATNAT.
Polizza rischi catastrofali: proroga per le PMI
L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:
- a tutte le imprese sia con sede legale in Italia,
- che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
- le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Il 28 marzo arriva il Decreto di ulteriore proroga per le PMI.
In dettaglio il decreto di proroga del 28 marzo prevede che il termine previsto all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è così differito:
- a) per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
- b) per le piccole e micro imprese al 1° gennaio 2026.
Per le imprese di cui al comma 1, la previsione di cui all’articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, trova applicazione con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.
Attenzione al fatto che il termine resta fermo per le grandi imprese senza sanzioni per 90 giorni.
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