Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

Redditi PF 2025: tutte le regole per la dichiarazione

Con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 le Entrate hanno pubblicato le regole per i contribuenti interessati all'utilizzo del Modello Redditi PF 2025 anno di imposta 2024.

In dettaglio, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

Tali soggetti, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, devono presentare il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 entro i termini seguenti:

  • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
  • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Attenzione al fatto che ee dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Scarica il Modello Redditi PF 2025 e le relative istruzioni

Redditi PF 2025: a cosa prestare attenzione

Come si evince dalle istruzioni al Modello Redditi PF 2025 ecco una sintesi delle novità di questìanno a cui i contribuenti dovranno prestare attenzione:

  • Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025: inserita nuovo campo nel Frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale,
  • Aliquote IRPEF: per il periodo d’imposta 2024 sono rimodulate le aliquote per scaglioni di reddito che sono fissate in tre;
  • Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
  • Locazioni Brevi: i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
  • Codice Identificativo Nazionale (CIN): inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l’indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l’identificazione dell’immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore;
  • Lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro;
  • Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzione svizzera: i lavoratori dipendenti residenti nei Comuni ubicati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, nel rispetto di determinate condizioni, possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per un’imposta sostitutiva;
  • Detrazione per lavoro dipendente: per l’anno 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è innalzata ad euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;
  • Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
  • Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2024 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per i lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
  • Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024;
  • Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
  • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
  • Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
  • Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
  • Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sotenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabouns o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateiz- zata in 10 rate di pari importo;
  • Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;
  • Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
  • Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative: qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.