Accertamento e controlli

Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate

Con l’ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025, la Sezione V della Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale per gli operatori fiscali: la decorrenza del termine per la notifica della cartella di pagamento in caso di decadenza dalla rateizzazione concessa con accertamento con adesione.

Vediamo il principio della Cassazione.

Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate

L'importante principio stauito chiarisce che in tema di riscossione delle imposte, il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 ,
dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72 , a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

Il contenzioso nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società a responsabilità limitata, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA), relativa all’anno d’imposta 2010.

La cartella era conseguente alla decadenza dalla rateizzazione del debito precedentemente concordata in sede di accertamento con adesione. 

La società aveva effettuato il primo pagamento, ma non aveva versato le rate successive.

Di qui l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo (al netto di quanto versato) e la successiva notifica della cartella nel 2014. 

La contribuente eccepiva la decadenza del potere di riscossione: secondo la difesa, il termine triennale previsto dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. 602/1973 era decorso, essendo la cartella stata notificata oltre tre anni dalla dichiarazione relativa al 2010.

Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto la tesi della società. 

La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l’accoglimento in appello, ritenendo applicabile il termine triennale ordinario, con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, denunciando la violazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, sostenendo che la cartella era stata legittimamente emessa e notificata in quanto il termine non decorre dalla dichiarazione, ma dalla scadenza della rata non pagata, come previsto per i casi di decadenza da rateizzazione.

La Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando la sentenza di merito e affermando un principio importante per l’operatività della riscossione:“Il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis e 54-bis, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.”

La Corte chiarisce che non si applica la regola generale dell’art. 25, comma 1, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, perché si è in presenza di una fattispecie speciale.

Infatti, quando la cartella deriva non da un controllo ordinario sulla dichiarazione, ma da una decadenza dal piano di rateizzazione concesso in sede di adesione, la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 462/1997.

Tale norma prevede che:“La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.”

In altri termini, il termine decorre dalla scadenza della rata non versata, e non più dal periodo d’imposta originario o dalla presentazione della dichiarazione.

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