Accesso al credito per le PMI

Transazioni commerciali: tasso per ritardato pagamento

Pubblicato in GU n 63 del 17 marzo il comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."

Il tasso di riferimento è così determinato: 

  • per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
  • per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Pertanto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo. n.  231/2002,  come modificato dalla lettera e) del  comma  1 dell'art. 1 del  decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2025 il tasso di riferimento e' pari al 3,15 per cento. 

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