Appalti

Appalti: il nuovo Regolamento ANAC 2025

E' stato approvata l'11 marzo scorso la delibera  con il nuovo  Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che disciplina l’esercizio del potere di accertamento e sanzione nei confronti delle stazioni appaltanti qualificate. Il documento  definisce procedure e criteri per garantire l’integrità del sistema di qualificazione, previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

In particolare, il Regolamento si applica in quattro casi:

  1. verifica dei requisiti autodichiarati;
  2. applicazione di sanzioni per gravi violazioni;
  3. sanzioni accessorie nei casi più rilevanti;
  4. gestione delle segnalazioni provenienti da verifiche o soggetti terzi.

Le disposizioni del Regolamento adottato con Delibera ANAC n. 126 dell’11 marzo 2025 entrano in vigore l’8 maggio 2025, a 15 giorni dall’avviso di pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025. Il Regolamento si applica ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito intervenga successivamente a tale data.

Vediamo nei successivi paragrafi maggiori dettagli.

Appalti: violazioni gravi e procedure di controllo

Il documento elenca con precisione cosa costituisce una grave violazione in materia di qualificazione. Tra i principali casi:

  • dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti;
  • mancata comunicazione della loro perdita;
  • rifiuto non giustificato di partecipare a procedure assegnate d’ufficio;
  • mancata attuazione delle misure correttive imposte da ANAC;
  • uso di personale non effettivamente dedicato alla struttura organizzativa della stazione appaltante.

L’accertamento può avvenire tramite verifiche a campione, controlli interni dell’Autorità o segnalazioni. In caso di sospetti fondati, l’Ufficio preposto avvia un’istruttoria formale, richiedendo documentazione integrativa e permettendo alle parti coinvolte di esporre le proprie ragioni.

Durante la fase istruttoria, è garantito il contraddittorio: l’ente coinvolto può accedere agli atti, trasmettere memorie difensive, chiedere audizioni, fornire chiarimenti e controdeduzioni.

Appalti: sanzioni e provvedimenti previsti

Il procedimento può concludersi in più modi:

  • archiviazione in assenza di irregolarità;
  • riduzione del punteggio o del livello di qualificazione;
  • revoca della qualificazione in caso di gravi carenze;
  • sanzione pecuniaria, eventualmente accompagnata da una sospensione temporanea della qualificazione.

La determinazione delle sanzioni tiene conto di:

  • gravità e natura della violazione;
  • comportamento collaborativo del soggetto sanzionato;
  • livello di qualificazione posseduto;
  • presenza di violazioni reiterate.

L’Autorità motiva dettagliatamente ogni provvedimento, indicando i termini di pagamento e trasmettendo la decisione all’Ufficio competente per l’aggiornamento dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

l Regolamento si distingue per l’attenzione posta alle garanzie procedurali. Le comunicazioni avvengono tramite PEC o raccomandata A/R. È riconosciuto il diritto di accesso agli atti, con modalità chiare e tempi definiti. Le audizioni possono essere richieste e svolte anche in videoconferenza.

Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito, con possibilità di sospensioni per un massimo di 45 giorni in casi particolari (es. audizioni o richieste istruttorie aggiuntive).

L’intero iter si basa su principi di efficienza, trasparenza e partecipazione, allineandosi agli obiettivi della riforma degli appalti pubblici e potenziando il ruolo di vigilanza dell’ANAC.

Tabella di riepilogo: violazioni e sanzioni per le stazioni appaltanti

Violazione Descrizione Sanzione prevista Scenario di applicazione
Dichiarazioni mendaci Dati falsi sui requisiti (es. personale o struttura organizzativa inesistente) Sanzione pecuniaria + possibile sospensione o revoca qualificazione Accertata assenza totale dei requisiti
Mancata comunicazione perdita requisiti Omissione dell’obbligo di aggiornare l’ANAC sulla situazione organizzativa Riduzione del punteggio o livello di qualificazione Violazioni non gravi ma reiterate o sistematiche
Rifiuto immotivato procedura d’ufficio La stazione appaltante non svolge una gara assegnata da ANAC Sanzione pecuniaria + sospensione qualificazione Assegnazioni ex art. 62, co. 10 Codice Contratti
Mancata attuazione misure correttive Inosservanza delle azioni previste nel piano di riorganizzazione Sanzione pecuniaria + riduzione temporanea del livello di qualificazione Criticità che impattano sull’operatività
Violazioni reiterate Comportamenti illeciti simili a precedenti già contestati Aumento dell’entità della sanzione pecuniaria Valutazione aggravata dal comportamento abituale
Gravi omissioni documentali Mancato invio documentazione richiesta durante l’istruttoria Archiviazione con esito negativo o avvio procedimento sanzionatorio Istruttorie incomplete o non collaborazioni evidenti

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