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Autonoleggio: nuovi obblighi nel DL Sicurezza

L’articolo 2 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (pubblicato nella  G.U. n. 85/2025), interviene sull’art. 17 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132, ampliando in modo rilevante le prescrizioni in materia di contratti di noleggio di autoveicoli.

L’obiettivo del legislatore è duplice: rafforzare la prevenzione dei reati di terrorismo e includere anche i reati gravi di criminalità organizzata, di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra le finalità dei controlli. La norma mira quindi a ridurre i margini di anonimato nell’uso di veicoli a noleggio potenzialmente impiegati per attività illecite.

In particolare, il D.L. 48/2025 estende l’obbligo, già previsto a carico dei soggetti che stipulano contratti di autonoleggio, di comunicare tempestivamente al Centro elaborazione dati (CED) del Ministero dell’interno tutte le informazioni relative all’identità del soggetto locatario. 

A tali dati si aggiungono ora anche quelli relativi al veicolo, inclusi il numero di targa, il numero di telaio, eventuali mutamenti di proprietà e la presenza di subnoleggi. 

Inoltre l’inosservanza dell’obbligo è ora sanzionata penalmente.

Le nuove prescrizioni sono già pienamente in vigore dal 12 aprile 2025, senza necessità di decreti attuativi.

Vediamo di seguito piu in dettaglio.

Ampliamento dell’ambito oggettivo: non solo terrorismo

La portata del nuovo intervento normativo è significativa. Se in origine le disposizioni erano orientate alla sola prevenzione di atti terroristici, oggi il legislatore estende l’obbligo di comunicazione anche in funzione della prevenzione e repressione dei reati ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che includono delitti come:

  • associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.),
  • traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 T.U. DPR 309/1990),
  • tratta di esseri umani (art. 601 c.p.),
  • reati transnazionali e connessi.

Tale estensione comporta un rilevante impatto per le società di autonoleggio, che diventano attori coinvolti direttamente nel sistema di prevenzione integrata. È da considerarsi superata ogni interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo del monitoraggio. 

La collaborazione tra privati e pubblica amministrazione viene rafforzata da una previsione espressa, e in caso di inadempimento, oltre alla sanzione, possono derivare effetti anche sul piano della responsabilità amministrativa dell’impresa.

Subnoleggio, interoperabilità dei dati e nuovi obblighi gestionali

Tra le novità più rilevanti si segnala l’esplicito riferimento ai contratti di subnoleggio. Viene previsto che anche questi debbano essere oggetto di comunicazione al CED, con particolare attenzione alla tracciabilità del veicolo. 

Si tratta di una modifica destinata ad incidere sull’interoperabilità dei sistemi informativi aziendali, che dovranno essere in grado di monitorare e segnalare eventuali passaggi intermedi di disponibilità del veicolo, mantenendo la coerenza dei dati anche nei casi di subaffidamento del mezzo.

Inoltre, viene modificata la rubrica dell’art. 17 del D.L. n. 113/2018, che ora recita: “Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità”. Ciò rafforza la lettura sistematica della norma come strumento di intelligence preventiva e non più solo di contrasto al terrorismo. Il legislatore affida cioè all’autonoleggio un ruolo attivo nella sicurezza urbana e nazionale.

Nella tabella seguente le novità  in sintesi :

Adempimento Descrizione Riferimento normativo
Comunicazione al CED Trasmissione telematica dei dati del locatario e del veicolo (targa, telaio, proprietà, subnoleggi). Art. 2, D.L. 48/2025 – art. 17, co. 1, D.L. 113/2018
Estensione finalità Applicazione anche per la prevenzione dei reati ex art. 51, co. 3-bis, c.p.p. (non solo terrorismo). Art. 2, lett. a) e b), D.L. 48/2025
Sanzioni per omissione Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 per mancata comunicazione. Art. 2, lett. a), punto 2, D.L. 48/2025
Adeguamento documentale Aggiornamento modelli contrattuali, informative privacy e software gestionali. Obbligo indiretto ai fini della conformità
Tracciabilità del subnoleggio Inclusione degli eventuali subaffidamenti nelle comunicazioni al CED. Art. 2, lett. a), punto 1, D.L. 48/2025

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