Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo
Dal 2025, cambierà il metodo per determinare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato il 3 dicembre 2024, e recentemente pubblicato in GU, introduce modifiche all’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), che disciplina la rilevanza fiscale dei beni e servizi concessi ai dipendenti, ai loro coniugi e familiari a carico.
Attualmente, l’articolo 51 prevede che i benefit concessi ai dipendenti siano fiscalmente rilevanti oltre un determinato limite: 258,23 euro annui.
Superata questa soglia, l’intero valore è tassabile. Per il 2024, questo limite è stato innalzato a mille euro, o duemila euro per dipendenti con figli a carico.
La Legge di Bilancio 2025, attualmente in fase di approvazione alle Camere in discussione, prevede di prorogare questa misura.
Ai fini del calcolo del limite, però, è ovviamente fondamentale il valore da attribuire ai singoli beni anche per ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
QUI il testo del D.LGS 192 2024
Valore dei beni ceduti la modifica del Decreto IRPEF IRES
La disciplina vigente stabilisce che il valore dei beni ceduti ai dipendenti sia determinato in base al “valore normale”, ossia il prezzo mediamente applicato per beni o servizi simili in condizioni di libera concorrenza. Tale valore si può ricavare dai listini o dalle tariffe dei fornitori, e in mancanza di questi, dai listini delle Camere di commercio o dalle tariffe professionali, considerando gli sconti d’uso. Un metodo specifico si applica ai beni prodotti dall’azienda stessa, che vengono attualmente valutati al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista.
La novità introdotta dal decreto legislativo Irpef-Ires elimina il riferimento al prezzo praticato al grossista per i beni prodotti dall’azienda.
Dal 2025, il valore sarà calcolato in base al prezzo medio applicato al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al dipendente.
Se questo parametro non è disponibile, si farà riferimento al costo sostenuto dal datore di lavoro per produrre o acquistare il bene.
La modifica rappresenta un cambiamento significativo in quanto viene ampliato l’ambito di applicazione, includendo sia i beni prodotti che i servizi erogati dall’azienda. La determinazione dell’imponibilità fiscale sarà basata sul prezzo effettivo applicato dal datore di lavoro, eliminando il riferimento al grossista, che spesso risultava inapplicabile. Inoltre, in assenza di un prezzo medio, si potrà utilizzare il costo effettivo sostenuto dall’azienda per produrre o acquisire il bene.
La nuova norma è particolarmente vantaggiosa per i datori di lavoro quando i beni concessi ai dipendenti sono ancora in fase di sviluppo o non sono stati ancora immessi sul mercato. In questi casi, il valore di riferimento sarà il costo di produzione, generalmente più basso rispetto al prezzo di mercato.
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