Bonus assunzioni 2026: al via le domande all’INPS
Dal 20 maggio 2026 i datori di lavoro possono presentare domanda per i tre esoneri contributivi introdotti dal Dl 62/2026, destinati alle assunzioni di:
- Under 35 (109 mln disponibili nel 2026)
- Donne (26,5 mln)
- Lavoratori in aree ZES (26 mln)
Lo ha comunicato INPS con tre messaggi di istruzioni specificando che le domande saranno accolte fino a capienza delle risorse stanziate.
Viene anche chiarita una modalità particolare per il soddisfacimento del requisiti indispensabile del "salario giusto" prevista dal decreto ma ancora in fase di definizione in Parlamento.
Istruzioni operative per i flussi Uniemens: tutti i codici – Scarica i messaggi ufficiali
I tre messaggi del 11 giugno 2026 forniscono le specifiche tecniche per esporre i bonus nella sezione del flusso Uniemens, a partire dalla competenza di luglio 2026.
I datori di lavoro autorizzati devono valorizzare l'elemento indicando il codice causale specifico per ciascun bonus :
- EG26 o EGZS per il Bonus Giovani,
- EZE1 per il Bonus ZES,
- ED26 o EDZS per il Bonus Donne
insieme al numero di protocollo della domanda telematica nell'elemento .
Per i periodi arretrati (da gennaio 2026 fino al mese precedente) va compilato anche l'elemento con la retribuzione imponibile del mese.
Il recupero degli arretrati è consentito esclusivamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2026, compilando la sezione per ciascun mese pregresso.
I dati confluiscono nel DM2013 "virtuale" con codici evento dedicati:
- per il Bonus Giovani L645/L646,
- per il Bonus ZES L637/L638,
- per il Bonus Donne L641/L642 (L643/L644 per la variante ZES).
Per i datori iscritti alla Gestione pubblica (sezione ) si utilizzano invece i codici recupero numerici: 76 e 77 per il Bonus Giovani, 78 per il Bonus ZES, 74 e 75 per il Bonus Donne.
Per i datori agricoli (sezione ) si applicano codici specifici :
- U8/U9 e UA/UB per il Bonus Giovani,
- ZR/ZU per il Bonus ZES,
- DE/DF e DG/DH per il Bonus Donne;
i codici per gli arretrati sono utilizzabili solo nella competenza di luglio 2026 trasmessa entro il 3° periodo (1° agosto – 30 novembre 2026).
INPS ricorda infine che i bonus non sono cumulabili con altri esoneri contributivi, quindi il flusso Uniemens viene scartato automaticamente in caso di doppia agevolazione per lo stesso lavoratore.
| Dettaglio | |
|---|---|
| Circolari INPS di riferimento | 55/2026 56/2026 57/2026 Istruzioni operative sui tre bonus |
| Messaggi INPS operativi | 1966/2026 1968/2026 BONUS ZES 1970/2026 BONUS DONNE Apertura invio domande |
| Come si presenta la domanda | Telematicamente; il numero di domanda va indicato nei flussi Uniemens |
| Autodichiarazione | Il rispetto del salario giusto va autodichiarato dal datore in fase di domanda |
| Controlli | L'INPS verificherà a campione, usando come riferimento definitivo la legge di conversione |
| Recupero arretrati | Possibile dal 1° gennaio 2026, nei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre 2026 |
| Termine per presentare | 3 mesi dalla pubblicazione dei messaggi INPS (11 giugno 2026) |
Condizione “salario giusto” dichiarazione del direttore INPS
Come noto il DL 62 2026 ha previsto che per accedere agli esoneri, il datore deve corrispondere un Trattamento Economico Complessivo (TEC) non inferiore a quello previsto dai CCNL leader del settore.
Nel corso dell'iter di conversione in legge è stato inserito un emendamento che specifica meglio la composizione.
Secondo questa modifica il TEC comprende:
- Voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette, differite)
- Mensilità aggiuntive e indennità fisse
- Welfare contrattuale (solo quello previsto dal CCNL, non quello aziendale discrezionale)
Sono invece esclusi dal TEC: superminimi, trattamenti "ad personam" e premi variabili individuali.
In una dichiarazione al Sole 24 ore ( articolo del 12.6.2026) il direttore generale vicario dell'INPS, Antonio Pone , ha chiarito che chi applica già con certezza il salario giusto può presentare subito la domanda, recuperando gli arretrati.
Chi invece preferisce attendere l'approvazione ufficiale della definizione del TEC prevista dalla legge di conversione, attesa entro il 29 giugno, può farlo senza perdere il diritto, presentando la domanda entro i tre mesi previsti.
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