Bonus dipendenti maturati in diversi Paesi: il trattamento fiscale
Nella Risposta a Interpello n. 81/2025 l'Agenzia delle Entrate affronta un caso complesso di tassazione internazionale relativo ai bonus corrisposti ai dipendenti di una società multinazionale. La questione riguarda la corretta tassazione dei bonus percepiti da un dipendente che ha lavorato in diversi Paesi durante il periodo di maturazione (Vesting Period) di tali bonus.
La società istante, una società di diritto tedesco con stabile organizzazione in Italia, ha richiesto chiarimenti sull'applicazione delle norme fiscali italiane e internazionali per evitare la doppia imposizione.
Il caso e la natura del bonus al dipendente
Il dipendente in questione ha lavorato nel Regno Unito fino a dicembre 2023, per poi trasferirsi in Italia e iniziare un nuovo rapporto di lavoro presso la stabile organizzazione italiana della società. I bonus in questione sono stati maturati durante il periodo di lavoro nel Regno Unito e, successivamente, in Italia. L
a società ha chiesto chiarimenti sulla tassazione di questi bonus, tenendo conto delle normative italiane e delle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione. In particolare, la società ha rappresentato che il bonus maturato nel 2024 è stato tassato sia nel Regno Unito che in Italia, sollevando la questione della doppia imposizione e della possibilità di recuperare le imposte pagate all'estero attraverso il credito d'imposta.
Giova specificare che nell'interpello la società affermava che lo scopo dei bonus è quello di "motivare ed incentivare la performance dei propri dipendenti durante il periodo di Vesting e, pertanto, l'assegnazione del Bonus è esclusivamente subordinata al mantenimento, fino al termine del ''Vesting Period'', del rapporto lavorativo con una società del gruppo, salvo specifiche eccezioni dettagliate nel regolamento del piano di incentivazione.
Tra i beneficiari del piano di incentivazione vi sono dipendenti interessati dalla mobilità internazionale i quali, nel corso del periodo di maturazione, hanno prestato/ prestano attività di lavoro dipendente in Stati diversi."
Tassazione bonus dipendente multinazionale: la Risposta
L'Agenzia delle Entrate chiarisce nella Risposta che la tassazione dei bonus deve essere determinata in base al luogo in cui l'attività lavorativa è stata svolta durante il periodo di maturazione.
Secondo la Convenzione OCSE e la normativa italiana, i redditi di lavoro dipendente sono tassati nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta, indipendentemente dalla residenza fiscale del dipendente al momento della percezione del reddito.
Pertanto, i bonus maturati durante il periodo di lavoro nel Regno Unito devono essere tassati esclusivamente nel Regno Unito, mentre i bonus maturati durante il periodo di lavoro in Italia devono essere tassati in Italia.
L'Agenzia ha anche specificato che, nel caso in cui siano state applicate ritenute indebite in Italia su redditi maturati all'estero, il dipendente ha diritto a richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso. Inoltre, la stabile organizzazione italiana è tenuta ad assolvere agli obblighi di sostituzione d'imposta solo per le somme maturate a partire dalla data di inizio dell'attività lavorativa in Italia.
Nessun articolo correlato