Fondi pensione: chiarimenti Agenzia sul calcolo dell’anzianità
Con la Risoluzione n. 29/E del 11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che è rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota d’imposta su determinate prestazioni previdenziali.
La risoluzione risponde a un’istanza presentata da un’associazione, la quale ha sollevato la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione. Ecco i dettagli sul caso e le motivazioni dell'Agenzia.
Anzianità previdenziale e riduzione dell’aliquota fiscale: i dubbio
Nell’istanza veniva sollevata la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione e riguardava la possibilità di considerare, nel computo dell’anzianità utile alla riduzione dell’aliquota (dal 15% fino a un minimo del 9%), anche i periodi di partecipazione maturati presso altri fondi, diversi da quello che eroga la prestazione.
La normativa di riferimento è l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, che stabilisce le condizioni per accedere alla tassazione agevolata su prestazioni come
- la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata),
- anticipazioni per spese sanitarie gravi,
- riscatti parziali o totali in caso di eventi straordinari (inoccupazione prolungata, invalidità, decesso),
- prestazioni erogate in forma di capitale o rendita.
In tali ipotesi, l’aliquota d’imposta ordinaria del 15% può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
La questione interpretativa verte quindi sull’opportunità di sommare i periodi di partecipazione in più forme previdenziali, qualora l’aderente non abbia esercitato il riscatto totale di una o più posizioni.
Anzianità complessiva nei fondi per determinare l’aliquota fiscale
L’Agenzia accoglie la soluzione prospettata dall’istante e conferma che, ai fini della determinazione dell’aliquota agevolata, rilevano tutti i periodi di partecipazione complessivamente maturati in forme pensionistiche complementari, anche se l’aderente è iscritto a più fondi contemporaneamente.
Tale principio trova riscontro nel comma 9 dell’articolo 11 del d.lgs. 252/2005 e nella prassi amministrativa consolidata (circolare 70/E del 2007, deliberazione COVIP 2006 e relazione COVIP 2012), secondo cui l’anzianità utile si calcola includendo tutti i periodi in cui l’aderente è stato iscritto, purché la relativa posizione non sia stata riscattata integralmente.
Per dimostrare l’anzianità pregressa maturata in altri fondi, sarà sufficiente un’attestazione rilasciata dalla forma pensionistica diversa, contenente la data di adesione e la conferma dell’assenza di un riscatto totale.
Le istruzioni fornite dovranno essere seguite con attenzione dalle Direzioni regionali e provinciali, a garanzia di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni.
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