CCNL e Accordi

CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: il rinnovo 2025

Il 18 febbraio 2025 è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo tra Uniontessile-Confapi, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori della piccola e media industria nei settori tessile, abbigliamento e moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli. Questo accordo rappresenta un passo significativo nel miglioramento delle condizioni lavorative e nella regolamentazione delle relazioni industriali in questi settori. L'accordo, che decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027, introduce una serie di modifiche e innovazioni che riguardano vari aspetti economici e normativi.

Vediamo una sintesi nei paragrafi seguenti.

CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: Aspetti economici

Uno degli elementi più rilevanti dell'accordo riguarda gli aumenti salariali e i nuovi minimi contrattuali. Le parti hanno concordato un incremento contrattuale a regime per il livello 4 di ogni settore pari a 200,00 euro lordi, da erogarsi in tre tranches: 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025, 60,00 euro con quella di gennaio 2026 e 40,00 euro con quella di gennaio 2027. 

Inoltre, l'accordo prevede l'erogazione di un importo forfetario a titolo di "una tantum" del valore di 100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2025 per tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025. Questo importo è definito in egual misura per tutti i livelli d'inquadramento ed è omnicomprensivo degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale. 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

L'accordo prevede un aumento dell'aliquota contributiva a carico dell'azienda, che a partire dal 1° gennaio 2026 passerà dall'1,90 al 2,00 per cento. 

LAVORO STRAORDINARIO 

L'accordo prevede modifiche alle percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario per alcuni settori. A partire dal 1° marzo 2025, la maggiorazione sul lavoro straordinario diurno aumenta dal 25 al 27 per cento per il settore giocattoli e per le ore eccedenti l'orario contrattuale e legale nel settore occhiali.

CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: le nuove tabelle retributive

Liv.

Minimi dall’1.2.2022

Par.

Minimi  SETTORE TESSILI ABBIGLIAMENTO

Aumenti

Dall’1.1.2025

Dall’1.1.2026

Dall’1.1.2027

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

8

229

2.294,34

127,22

2.421,56

76,33

2.497,90

50,89

2.548,78

254,44

7

214

2.165,73

118,89

2.284,62

71,33

2.355,95

47,56

2.403,51

237,78

6

203

2.032,22

112,78

2.145,00

67,67

2.212,66

45,11

2.257,77

225,56

5

191

1.904,62

106,11

2.010,73

63,67

2.074,40

42,44

2.116,84

212,22

4

180

1.802,56

100,00

1.902,56

60,00

1.962,56

40,00

2.002,56

200,00

3 bis

175

1.761,28

97,22

1.858,50

58,33

1.916,84

38,89

1.955,72

194,44

3

170

1.720,03

94,44

1.814,47

56,67

1.871,14

37,78

1.908,92

188,89

2 bis

163

1.669,04

90,56

1.759,60

54,33

1.813,93

36,22

1.850,15

181,11

2

155

1.624,36

86,11

1.710,47

51,67

1.762,14

34,44

1.796,58

172,22

1

100

1.281,95

1.558,00

1.558,00

1.558,00

Liv.

Minimi dall’1.2.2022

Par.

Minimi SETTORE CALZATURE

Aumenti

Dall’1.1.2025

Dall’1.1.2026

Dall’1.1.2027

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

8

229,00

2.304,39

127,22

2.431,61

76,33

2.507,94

50,89

2.558,83

254,44

7

214,00

2.142,11

118,89

2261,00

71,33

2.332,33

47,56

2.379,89

237,78

6

203,00

1.982,64

112,78

2.095,42

67,67

2.163,08

45,11

2.208,19

225,56

5

191,00

1.882,46

106,11

1.988,57

63,67

2.052,24

42,44

2.094,68

212,22

4

180,00

1.802,82

100,00

1.902,82

60,00

1.962,82

40,00

2.002,82

200,00

3 bis

175,00

1.761,28

97,22

1858,50

58,33

1.916,84

38,89

1.955,72

194,44

3

170,00

1720,25

94,44

1814,70

56,67

1.871,36

37,78

1.909,14

188,89

2 bis

163,00

1.669,10

90,56

1.759,66

54,33

1.813,99

36,22

1.850,21

181,11

2

155,00

1624,55

86,11

1710,66

51,67

1.762,32

34,44

1.796,77

172,22

1

100,00

1.279,53

1.558,00

1.558,00

1.558,00

Liv.

Minimi dall’1.2.2022

Par.

Minimi SETTORE OCCHIALI

Aumenti

Dall’1.1.2025

Dall’1.1.2026

Dall’1.2.2027

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

6

224,00

2.240,20

125,14

2.365,34

75,08

2.440,42

50,06

2.490,48

250,28

5

208,00

2.046,27

116,20

2.162,47

69,72

2.232,19

46,48

2.278,67

232,40

4S

192,00

1.894,69

107,26

2.001,95

64,36

2.066,31

42,91

2.109,22

214,53

4

179,00

1.808,06

100,00

1.908,06

60,00

1.968,06

40,00

2.008,06

200,00

3

173,00

1.729,01

96,65

1.825,66

57,99

1.883,65

38,66

1.922,31

193,30

2

160,00

1.630,40

89,39

1.719,79

53,63

1.773,42

35,75

1.809,17

178,77

1

100,00

1.279,86

1.558,00

1.558,00

1.558,00

VEDI le altre tabelle retributive  nel testo dell'accordo IN PDF

CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: novità contrattuali

L'accordo introduce diverse modifiche normative che riguardano vari aspetti del rapporto di lavoro. In primo luogo, vengono ridefinite le durate dei periodi di prova. A partire dal 1° marzo 2025, per tutti i settori, il periodo di prova non potrà superare determinate durate specifiche. Questa modifica mira a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

CONTRATTI A TERMINE

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, l'accordo stabilisce che essi possano avere una durata superiore a 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, in casi specifici come l'esecuzione di un progetto definito nel tempo, la realizzazione di progetti temporanei legati alla modernizzazione degli impianti produttivi o il lancio di nuovi prodotti. PERMESSI E MALATTIE

Questa flessibilità consente alle aziende di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato, pur garantendo tutele ai lavoratori.

In materia di permessi, assenze ed aspettative viene prevista la possibilità di fruire dei permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in modalità frazionata a gruppi di 4 ore, per un totale di 24 ore al mese, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Inoltre, a partire dal 1° marzo 2025, il congedo di paternità obbligatoria viene incrementato di una giornata retribuita a carico dell'azienda, portando il totale a 11 giorni lavorativi. 

In materia di malattia e infortunio non sul lavoro  viene esteso a 15 mesi il periodo di comporto per i lavoratori affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita, con decorrenza a partire dal 18 febbraio 2025. 

VIOLENZA DI GENERE

Un altro aspetto normativo rilevante riguarda le misure contro la violenza di genere. Le lavoratrici vittime di violenza e molestie sui luoghi di lavoro hanno diritto a un periodo di astensione retribuito della durata massima di 5 mesi, fruibile su base oraria o giornaliera in un arco temporale di 3 anni. Inoltre, viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi, nonché agevolazioni per l'accesso a forme di flessibilità e di modalità agile dal lavoro.

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