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Congedo parentale: si può interrompere per necessità familiari

Non è un abuso da punire con la sanzione disciplinare massima ovvero il licenziamento, l'allontanamento del genitore dal figlio durante un periodo di congedo parentale per finalità di solidarietà familiare. Lo ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza 6993 2025. 

Ecco in dettaglio la vicenda  e la decisioni della Suprema corte.

Allontanamento durante il congedo parentale: la vicenda

Il caso riguarda il licenziamento di B.B., accusato di abuso del congedo parentale per un periodo di 10 giorni (dal 2/4/2019 al 13/4/2019).   Ritenendo il comportamento in contrasto con la finalità del congedo, l’azienda aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro.

B.B. aveva però impugnato il licenziamento, portando la questione in tribunale. 

Nell'analisi del caso la Corte d’Appello di Trento ha ritenuto che non ci fosse stato un vero abuso del congedo parentale. È emerso infatti che:

Nel periodo contestato, B.B. si era effettivamente preso cura del figlio, ma poi aveva dovuto recarsi in Marocco per assistere la madre malata. Il bambino era rimasto in Italia, ma sotto la custodia della madre, quindi non era stato lasciato solo.

Non c’erano prove che il lavoratore avesse approfittato del congedo per svolgere un altro lavoro o dedicarsi ad attività incompatibili con la finalità assistenziale.

Secondo la Corte, si trattava di una situazione eccezionale e urgente, che rientrava comunque nell’ambito dei doveri di solidarietà familiare, previsti anche dalla costituzione Italiana. Dunque, non si poteva parlare di abuso del diritto al congedo parentale, né si poteva sostenere che il lavoratore avesse violato la buona fede o il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. E' stato dichiarato quindi illegittimo  il licenziamento,  ordinando  alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro e di risarcire il danno, pari a  12 mensilità di stipendio. 

Inoltre, la Corte d'Appello aveva ritenuto illegittimi alcuni provvedimenti disciplinari precedenti subiti dal lavoratore, condannando il datore di lavoro a restituire somme trattenute in busta paga.

Congedo parentale: il ricorso in Cassazione

Non accettando questa decisione, la società  ha fatto ricorso in Cassazione, sollevando ben sei motivi di impugnazione, tra cui:

  • La motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata contraddittoria e non avrebbe rispettato i principi costituzionali.
  • La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 sul congedo parentale.
  • La Corte avrebbe sottovalutato la gravità della violazione del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
  • Non avrebbe considerato che il congedo parentale era stato richiesto per assistere il figlio, non la madre.
  • La Corte avrebbe erroneamente ritenuto provata l’urgenza del viaggio in Marocco.
  • Il comportamento del lavoratore avrebbe comunque avuto rilevanza disciplinare.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha deciso di rigettare il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello. Ha ribadito alcuni principi chiave:

Non c’è stato un abuso del congedo parentale, perché B.B. non ha sfruttato il periodo per finalità diverse da quelle assistenziali.

L’assenza del lavoratore non ha minato il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

La Corte d’Appello ha effettuato una valutazione completa della situazione, tenendo conto non solo della quantità di tempo trascorso lontano dal figlio, ma anche delle circostanze eccezionali (ossia l’assistenza alla madre malata).

Il concetto di abuso del permesso implica un intento fraudolento, che in questo caso non è stato dimostrato.

Infine, la Cassazione ha sottolineato che la disciplina sui congedi parentali deve essere interpretata in modo elastico e ragionevole, bilanciando le esigenze familiari con quelle lavorative. Non esiste , afferma la Corte, un automatismo secondo cui ogni mancata assistenza diretta al minore costituisce un abuso.

Congedo familiare: le motivazioni della Corte:

Nello specifico la Corte di cassazione afferma che l'assenza è stata dovuta "all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà familiare rilevanti sul piano costituzionale sicché, sotto il profilo sostanziale, non può essere ritenuto contrario allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare in discorso

sia stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l'obiettivo principale dell'assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare."

Inoltre ", contrariamente a quanto affermato in ricorso, non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione dell'assistenza al minore e la figura dell'abuso essendo pure necessario valutare, oltre alla sua oggettiva durata, anche la motivazione per cui essa non sia avvenuta"

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