Assegni familiari e ammortizzatori sociali

Contributo Naspi: recupero Uniemens per i lavoratori extra

Il messaggio INPS 913  del 14 marzo 2025   fornisce chiarimenti sull’esenzione dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti "lavoratori extra" (impiegati per servizi speciali di durata non superiore a tre giorni), a seguito di richieste pervenute dagli uffici territoriali. 

Tale esclusione è prevista dalla legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 160/2019.

A partire dal 1° gennaio 2020, l’esenzione è stata estera infatti anche ai settori delle mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05) e del catering (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05), in quanto rientrano nella categoria dei pubblici esercizi e nei CCNL del settore turismo e ristorazione.

Recupero in Uniemens dei contributi già versati

I datori di lavoro che hanno erroneamente versato il contributo addizionale NASpI dal gennaio 2020 possono recuperarlo attraverso il flusso Uniemens, utilizzando il codice causale "L810" entro tre mesi dalla pubblicazione del messaggio.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens:

  • Codice Causale: "L810"
  • Motivo utilizzo causale: "N"
  • Anno/Mese di riferimento: Periodo per cui si richiede il recupero
  • Importo da recuperare: Somma della contribuzione versata in eccesso

Il messaggio precisa che se i lavoratori extra non sono più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore.

Contributo addizionale NASPI le esclusioni

Il contributo addizionale NASpI è un importo aggiuntivo che i datori di lavoro devono versare in caso di assunzioni a tempo determinato. È stato introdotto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero) con lo scopo di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e limitare l’uso eccessivo di contratti a termine.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato questa normativa, introducendo delle eccezioni. In particolare, ha stabilito che il contributo addizionale e i relativi incrementi non si applicano ai contratti stipulati con specifiche categorie di lavoratori. Tra questi rientrano i lavoratori extra, ovvero quelli assunti per servizi di breve durata nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, compresi 

  • Mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05).
  • Catering per eventi e banqueting (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05).

Queste attività rientrano nei CCNL del Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, e quindi beneficiano dell’esclusione dal contributo addizionale NASpI.

Contributo NASPI l’esclusione dei “lavoratori extra”

Secondo l’articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori extra sono quei dipendenti assunti per:

  • Servizi speciali di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in casi specifici previsti dai contratti collettivi.
  • lavoro portuale temporaneo regolato dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Per questi contratti, l’azienda ha comunque l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività.