Fondi sanitari e di solidarietà

Fondo bilaterale servizi ambientali le istruzioni aggiornate

Il regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali  aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente,  istituito nel 2018 è stato ratificato  con decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103594.

Con la circolare 37/2022   INPS ha fornito le istruzioni operative    per i datori di lavoro, e una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento  è stata pubblicata il 20 novembre  (Messaggio 4104/2023).

Il 28 marzo INPS ha pubblicato con il messaggio 1281 2024 le istruzioni per la domanda della prestazione integrativa dell'indennità di disoccupazione NASPI (v. paragrafo 2)

Con la circolare 85 del 26 luglio 2024 l'istituto interviene nuovamente per specificare le novità relative all'accordo tra le parti sociali aderenti firmato il 27 .12.2022 

 e al  decreto 29 settembre 2023 del Ministro del Lavoro  di concerto con il Ministro dell’Economia , che modifica il decreto  istitutivo adeguandone la disciplina alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dai  commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 148/2015, introdotti dalla legge n. 234/2021,  con ampliamento della platea e  delle prestazioni di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà.

Fondo servizi ambientali le novità piu rilevanti

Nella circolare 85/2024  l'istituto specifica che le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative 

  • all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, 
  • alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, 
  • all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, 
  • alla modifica del tetto aziendale limitatamente ai datori di lavoro sino a 5 dipendenti,
  •  all’introduzione della c.d. staffetta generazionale (che sarà oggetto di trattazione in una successiva circolare).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019, così come modificato dall’articolo 3 del D.I. 29 settembre 2023, il Fondo provvede:

a) all’erogazione di un assegno di integrazione salariale;

b) all’erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;

d) al finanziamento di programmi di formazione;

e) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.

In sintesi si ricordano le seguenti prestazioni di integrazione salariale in vigore :

Datori di lavoro e durata prestazioni  garantite dal  Fondo

 

  • Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
  • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
  • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente

 

  • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie
  • 12 mesi per causale straordinaria di "crisi aziendale"
  • 24 mesi per causale straordinaria di "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione)
  • 36 mesi per causale straordinaria di “contratto di solidarietà"

Integrazione NASPI 2024 : la procedura di domanda

INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che  l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo e che i datori di lavoro presentino domanda, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

Il servizio è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS www.inps.it , al seguente percorso: 

Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

  • necessario autenticarsi  con  SPID  almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
  • nell’area download,  va  scaricato un esempio di tracciato .XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori e  il manuale utente con le istruzioni 
  • si deve indicare se si richiede l’integrazione
    1.  dell’importo della NASPI oppure
    2.  della durata   per un massimo di  ulteriori 18 mesi.
  • Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

Dopo l'invio viene  assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione con il riepilogo  dei dati trasmessi.

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