Fondi sanitari e di solidarietà

Fondo solidarietà telecomunicazioni: AIS e integrazioni

Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. 

Il  fondo  garantisce  la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

 Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS  ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.

Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025  l'istituto chiarisce anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS (V. Ultimo paragrafo)

Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento

L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo. 

Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT. 

La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.

 Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione, 

  • un contributo ordinario dello 0,80% 
  • un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.

 Per l'anno 2024, il massimale è fissato a 1.392,89 euro. L'importo dell'assegno non è soggetto alla riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e comprende l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per i beneficiari con nuclei familiari senza figli a carico.

La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.

 Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:

  • Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
  • Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
  • Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.

Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI

Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.

La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.

 Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.

Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione. 

L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.

Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande

Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.

Le domande devono essere presentate:

  •  non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e 
  • non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
  •  sulla piattaforma OMNIA  IS.

In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.

È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.

Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:

  •  devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
  •  corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.

È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.

Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS

Nel messaggio 1185 2025 INPS  precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.

L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.

Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale.  Vedi paragrafo precedente

Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale

Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.

Fondo Telecomunicazioni: esposizione dei Flussi Uniemens

I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR. 

Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017", 

per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".

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