Naspi: stretta sui requisiti in legge di bilancio
Tra le modifiche presentate dal Governo in extremis al disegno di legge di bilancio per il 2025, e poi entrate nel testo definitivo (Legge 207/2024) una delle novità di maggiore impatto riguarda la NASpI, l'indennità di disoccupazione.
E' stato inserito infatti un ulteriore requisito per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 che rende piu difficile l'accesso .
L'intento è quello di arginare situazioni di abuso effettivamente non marginali. Da più parti comunque è stato evidenziato che la novità penalizzerà anche i lavoratori che presentano le dimissioni per motivazioni incontestabili, come ad esempio per cogliere una migliore opportunità lavorativa, e che successivamente perdono il lavoro per motivazioni effettivamente indipendenti dalla loro volontà.
Ma andiamo con ordine e vediamo meglio di cosa si tratta e chi potrebbe perdere la possibilità di ottenere l'indennità mensile di disoccupazione.
Niente Naspi dopo dimissioni e successivo licenziamento entro 12 mesi
In base alla nuova normativa, in pratica il lavoratore che :
- si dimette da una azienda oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro e
- nei 12 mesi successivi viene assunto e licenziato da una seconda azienda, prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi
NON avrà diritto alla NASpI.
Come detto l’obiettivo è contrastare comportamenti elusivi che spesso vedono lavoratori e datori di lavoro collaborare per simulare situazioni di disoccupazione involontaria al fine di accedere al sussidio. Lo testimonierebbero i dati Inps sulle comunicazioni obbligatorie che indicano un aumento di cessazioni volontarie ( che come noto non danno diritto alla disoccupazione) seguite da rioccupazioni temporanee con licenziamento, finalizzate esclusivamente a generare le condizioni per il diritto alla NASpI.
Nella stessa ottica di limitazione dell'accesso alla Naspi la misura nel Collegato lavoro legge 203 2024, sulle dimissioni per fatti concludenti, ovvero l risoluzione del rapporto di lavoro a carico del lavoratore in caso di assenze ingiustificate oltre i limiti previsti per contratto ( o oltre i 15 giorni se il contatto non specifica la soglia massima)
Naspi la norma originaria
La nuova norma è contenuta nel comma 171 modificativo dell'art. 3, c. 1 del D.Lgs. 22/2015 sui requisiti che un lavoratore disoccupato deve possedere per ottenere la NASPI, l''indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro
Ricordiamo che in tale articolo originariamente la NASPI richiedeva
Essere in stato di disoccupazione;
Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
aver accumulato 30 giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo, nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione.
L'utimo requisito è stato eliminato per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, in seguito all'approvazione della Legge 234/2021 bilancio 2022
Va ricordato anche che per quanto riguarda la definizione di “stato di disoccupazione”, si fa riferimento all'art. 19 del Dlgs 150/2015. In base a questa disposizione, una persona è considerata disoccupata se priva di impiego e se dichiara telematicamente, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Naspi Il nuovo requisito dal 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, la normativa introduce un ulteriore requisito per accedere alla NASPI. Oltre a essere in stato di disoccupazione e a vantare almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, i lavoratori devono dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione successive all'ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato conclusosi per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.
Tuttavia, questa nuova condizione non si applica nei casi in cui le dimissioni rientrassero nelle seguenti tipologie:
- Dimissioni per giusta causa;
- Risoluzioni consensuali avvenute nell'ambito di procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo quanto previsto dalla Legge 604/1966 e successive modifiche;
- Dimissioni presentate durante il periodo di maternità, come stabilito dall'art. 55 del Dlgs 151/2001.
La normativa specifica inoltre che il requisito delle 13 settimane di contribuzione legate a dimissioni o risoluzioni consensuali si applica solo se tali eventi si sono verificati entro i 12 mesi precedenti l'ultimo evento di cessazione involontaria che dà diritto alla NASPI.