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Naspi: le istruzioni INPS sui requisiti 2025

Tra le modifiche presentate dal Governo  in extremis al disegno di legge di bilancio per il 2025, e poi entrate nel testo definitivo  (Legge 207/2024) una delle novità  di maggiore impatto  riguarda la NASpI, l'indennità di disoccupazione.

 E' stato inserito infatti un ulteriore requisito per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 che rende piu difficile l'accesso .

In base alla nuova normativa, in pratica  il lavoratore  che :

si dimette da una azienda oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro  e nei 12  mesi successivi viene assunto e licenziato da una seconda azienda,  prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi, NON  ha diritto alla NASpI.

INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare 98 del 5 giugno 2025. Ecco tutte le indicazioni .

La motivazione della modifica 2025

L’obiettivo   della novità è contrastare comportamenti elusivi che spesso vedono lavoratori e datori di lavoro collaborare per simulare situazioni di disoccupazione involontaria al fine di accedere al sussidio. Lo testimonierebbero i dati Inps  sulle comunicazioni obbligatorie  che indicano un aumento di cessazioni volontarie  (che  come noto non danno diritto alla disoccupazione),   seguite da rioccupazioni temporanee con licenziamento, finalizzate esclusivamente a generare le condizioni  per il diritto alla NASpI. 

Nella stessa ottica di limitazione dell'accesso alla Naspi la misura nel Collegato lavoro legge 203 2024,  sulle dimissioni per fatti concludenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro a carico del lavoratore in caso di assenze ingiustificate oltre i limiti previsti per contratto ( o  oltre i 15 giorni se il contatto non specifica la soglia massima) 

Naspi la norma originaria: stato di disocccupazione e requisiti

La nuova norma è contenuta nel comma 171 modificativo dell'art. 3, c. 1 del D.Lgs. 22/2015  sui requisiti che un lavoratore disoccupato deve possedere per ottenere la NASPI, l''indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente il  lavoro

Ricordiamo che  in tale articolo  originariamente la NASPI richiedeva:

  • Essere in stato di disoccupazione;
  • Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
  • aver accumulato 30 giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo, nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione. 

L'ultimo  requisito è stato eliminato per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, in seguito all'approvazione della Legge 234/2021 bilancio 2022. 

Per quanto riguarda la definizione di “stato di disoccupazione”, si fa riferimento all'art. 19 del Dlgs 150/2015.

 In base a questa disposizione, una persona è considerata disoccupata se priva di impiego e se dichiara telematicamente, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Naspi 2025: i nuovi requisiti secondo INPS

Il 5 giugno INPS ha pubblicato nella circolare 98 le istruzioni sulla novità .

Viene  ribadito che:

  •  il  nuovo requisito contributivo di 13 settimane maturate nell'intervallo tra i due periodi di lavoro  si applica solo a coloro che presentano domanda di NASpI per eventi di cessazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto) successivi al 1° gennaio 2025 e che, nei 12 mesi precedenti, abbiano interrotto volontariamente un contratto a tempo indeterminato.

Sono escluse da questa regola alcune specifiche casistiche, per le quali resta l’accesso ordinario alla NASpI:

  • Dimissioni per giusta causa, incluse quelle dovute a trasferimenti non giustificati da motivi tecnici, organizzativi o produttivi;
  • Dimissioni in periodo protetto per maternità o paternità (art. 55 D.lgs. n. 151/2001);
  • Risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 Legge n. 604/1966);
  • Risoluzioni consensuali per rifiuto di trasferimento in sedi distanti oltre 50 km o raggiungibili in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

Si precisa inoltre che, mentre la cessazione volontaria deve riguardare un contratto a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riferirsi anche a un contratto a tempo determinato.

Requisito delle tredici settimane di contribuzione

Nei casi descritti sopra, la normativa richiede che il lavoratore maturi almeno 13 settimane di contribuzione tra:

  • la data della cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale),
  • e la data della cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.

Questo periodo sostituisce il normale quadriennio di osservazione previsto per l’accertamento del requisito contributivo NASpI.

Sono valide per il calcolo delle 13 settimane:

  • settimane retribuite con contribuzione sufficiente;
  • contributi figurativi per maternità obbligatoria (con condizione di contribuzione attiva al momento dell’astensione);
  • periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di lavoro in Paesi UE o convenzionati (totalizzabili);
  • assenze per malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni all’anno.

Anche la contribuzione maturata nel settore agricolo può essere conteggiata, applicando le equivalenze specifiche (6 giornate lavorative agricole equivalgono a una settimana contributiva). In questi casi, resta applicabile la disciplina sulla prevalenza del settore lavorativo per l’accesso alla NASpI.

L'istituto sottolinea che le novità introdotte non modificano né l’importo né la durata della NASpIi, che  continuano a essere determinati secondo gli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 22/2015 e le relative istruzioni attuative (in particolare la circolare INPS n. 94/2015).

Il nuovo requisito riguarda esclusivamente i casi in cui vi sia stata una cessazione volontaria nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, e in tali casi è necessario dimostrare le tredici settimane di contribuzione tra i due eventi.