Pensioni PA 2025: nuove aliquote e limiti d’età
Con il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025 l’INPS ha chiarito le regole di calcolo delle pensioni retributive per i dipendenti del pubblico impiego iscritti alle casse speciali:
- CPDEL (enti locali)
- CPS (sanitari)
- CPI (insegnanti di scuole elementari e asili parificati)
- CPUG (ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori)
Le precisazioni si collegano a due interventi recenti: la Legge di Bilancio 2024 (nuove aliquote di rendimento) e la Legge di Bilancio 2025 (limiti di collocamento a riposo nella PA).
Vediamo in pratica cosa cambia.
Nuovi limiti di età
Dal 1° gennaio 2025 per il pubblico impiego non è più previsto il collocamento d’ufficio a 65 anni. Il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio è allineato a 67 anni, in coerenza con l’età per la pensione di vecchiaia nel settore privato.
Resta la possibilità di trattenimento in servizio, previo consenso e nei limiti organizzativi, fino a 70 anni.
Aliquote di rendimento: quando si applicano le vecchie e quando le nuove
Le nuove aliquote introdotte dalla manovra 2024 non si applicano in tutti i casi. L’INPS conferma le deroghe che mantengono le vecchie aliquote più favorevoli in specifiche situazioni.
Continuano a valere le vecchie aliquote
- Collocamento d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio (67 anni).
- Pensione di vecchiaia liquidata da CPDEL, CPS, CPI o CPUG.
- Dipendenti di enti divenuti privati ma rimasti iscritti alla CPDEL.
- Pensione in cumulo quando il rapporto con la PA cessa per limiti ordinamentali.
- Trattenimento oltre i 67 anni con dimissioni prima dei 70 anni.
Si applicano le nuove aliquote nei casi di:
- Dimissioni volontarie prima dei 67 anni.
- Pensione anticipata senza raggiungere i limiti di età, salvo specifiche deroghe.
Ci sono inoltre i seguenti casi particolari:
APE sociale:
- Vecchie aliquote per la pensione di vecchiaia (anche in cumulo).
- Nuove aliquote per la pensione anticipata con anzianità retributiva < 15 anni al 31/12/1995.
Lavoratori precoci: tutele confermate per chi ha maturato e certificato il diritto entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dalla decorrenza dell'assegno.
Casi particolari e tabella di riepilogo
In sintesi
Tipo di uscita | Età | Aliquote applicate |
---|---|---|
Collocamento d’ufficio per limiti di età/servizio | 67 anni | Vecchie |
Dimissioni volontarie prima dei 67 | < 67 anni | Nuove |
Trattenimento in servizio con dimissioni | 67–70 anni | Vecchie |
Pensione in cumulo con cessazione per limiti | 67 anni | Vecchie |
Pensione anticipata (senza limiti) | < 67 anni | Nuove |
Vecchiaia dopo APE sociale | 67 anni | Vecchie |
Anticipata dopo APE sociale (<15 anni retributivi al 31/12/1995) | < 67 anni | Nuove |
Lavoratori precoci (diritto certificato entro 31/12/2023) | Qualsiasi | Vecchie |
- Messaggio INPS n. 2491 del 25 agosto 2025
- Circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025.
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