Riforma commercialisti, i consulenti del lavoro temono per le loro competenze
La riforma dell'ordinamento dei commercialisti (Ddl 2628), dopo l'approvazione della Commissione Giustizia della Camera, giunge all'esame dell'aula.
Un emendamento approvato in commissione riaccende lo scontro con i consulenti del lavoro, dopo quello sull'asseverazione dei contratti. (Leggi in merito Asseverazione contratti esclusiva dei Consulenti del lavoro)
Al centro della contesa l'inserimento del termine "giuslavoristico" all'articolo 2, tra le materie oggetto della professione del commercialista che per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro rischia di sconfinare nelle competenze riservate alla categoria.
I commercialisti respingono invece ogni ipotesi di ampliamento delle proprie prerogative.
Vediamo in dettaglio i contenuti del testo e all'ultimo paragrafo l'emendamento discusso.
Le novità attese. principi e criteri
Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .
Il provvedimento punta a modernizzare la professione e a renderla più attrattiva per i giovani. Tra le novità di maggiore impatto:
la possibilità di svolgere l’intero tirocinio durante il percorso universitario, con l’obiettivo di ridurre i tempi di accesso all’abilitazione.
la formalizzazione delle specializzazioni,
l’introduzione del principio dell’equo compenso – con l’aggiornamento dei parametri fermi al 2012
disciplina più organica dell’esercizio dell’attività in forma associata o societaria, nonché delle coperture assicurative collettive.
la definizione delle prestazioni riservate ai commercialisti
modifiche allla disciplina delle incompatibilità, in senso meno restrittivo, prevedendo possibili deroghe in casi specifici.
QUI IL TESTO APPROVATO DAL CDM
Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:
- Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
- Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
- Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
- Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
- Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
- Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
- Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
- Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
- Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
- Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
- I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.
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Le reazioni contrarie di ANC e ADC
L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era detta subito contraria e aveva scritto al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria.
Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.
Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.
Le novità del testo approvato
Lo schema di disegno di legge delega uscito dal Consiglio dei ministri come detto raccoglie consenso abbastanza ampio all’interno della categoria.
Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.
Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:
- la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e
- il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.
Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.
La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.
La materia giuslavoristica oggetto del nuovo emendamento
L' emendamento inserito nel corso dei lavori in commissione ha riacceso una controversia di lunga data tra commercialisti e consulenti del lavoro.
Si tratta dell'introduzione del termine "giuslavoristico", da intendersi in senso lato come svolgimento di adempimenti in materia di lavoro.
Per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro la formula è troppo generica per delineare in modo giuridicamente corretto una competenza professionale , e rischia di sovrapporsi a un perimetro di competenze già definito e riservato ai consulenti del lavoro .
Il Consiglio richiama l'articolo 1 della legge 12/1979, istitutiva dell'Ordine dei consulenti del lavoro: gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non gestiti direttamente dal datore di lavoro, possono essere svolti solo da chi è iscritto all'Albo dei consulenti del lavoro o, in alternativa, agli Albi di avvocati, dottori commercialisti e ragionieri — con obbligo però , in quest'ultimo caso, di comunicazione agli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti.
Di segno opposto la lettura del Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo cui l'emendamento non amplia le competenze della categoria, non introduce nuove riserve di attività e non sottrae alcuna funzione ad altre professioni: si limiterebbe a recepire quanto il legislatore riconosce già da oltre 80 anni, ossia il ruolo del commercialista nell'assistenza all'impresa anche in ambito giuslavoristico.
A rafforzare la posizione dei consulenti del lavoro c'è anche un richiamo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che sul Ddl 2628 ha già chiarito come il legislatore delegato non sia chiamato ad attribuire nuove competenze professionali né a istituire nuove riserve di attività, evitando qualsiasi ampliamento della sfera di competenza già riservata.
Di fatto non si puo negare che l'inserimento esplicito di una nuova materia nell'ordinamento professionale posa dare un valore diverso a una prassi forse consolidata ma che puo alimentare altro contenzioso.
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