Riforma disabilità in sperimentazione: nuove indicazioni INPS
Nel messaggio 949 del 20 marzo INPS informava che nelle Province di Trieste, Brescia, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, nelle quali è stata avviata la sperimentazione prevista dalla riforma della disabilità ( decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62), che ha affidato la valutazione di base in via esclusiva all'INPS, sono stati riattivati tutti i canali, inclusi quelli dei Centri per l’impiego, per la presentazione delle nuove domande di accertamento sanitario esclusivamente da parte dei soggetti in possesso di un verbale di invalidità civile superiore al 45% o appartenenti alle altre categorie protette
Inps specifica che
- nella Regione Emilia-Romagna i canali sono attivi e le domande, in via transitoria, verranno gestite dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente territorialmente.
- in tutte le nove Province in sperimentazione, i cittadini che intendono ottenere per la prima volta il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa devono presentare il nuovo certificato medico introduttivo. (vedi per i dettagli "Certificato introduttivo al via la sperimentazione")
Con il Messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025, l’Istituto chiarisce meglio l’allineamento normativo con quanto previsto dal D.L. n. 90/2014, per quanto concerne le modalità del procedimento di valutazione di base. v ultimo paragrafo.
Si ricorda che, dal 30 settembre 2025, la sperimentazione si estenderà ad altre province, tra cui Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Provincia autonoma di Trento e alla Valle d’Aosta. Tale fase proseguirà fino al 31 dicembre 2026.
Nuovo servizio invio dati economici
Con il messaggio 950 del 18 marzo 2025 INPS aveva fornito indicazioni anche sulle nuove modalità di comunicazione dei dati socio-economici dei soggetti che richiedono le prestazioni collegate alla situazione di disabilità, per i territori interessati dalla sperimentazione.
Nonostante la riforma, infatti , rimane invariata la separazione tra l’accertamento della disabilità e la verifica delle condizioni socio-economiche.
Pertanto, gli assistiti e le associazioni di categoria potranno trasmettere i dati richiesti dopo l’invio del certificato medico introduttivo, utilizzando il nuovo servizio online dell’INPS denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.
L’accesso al servizio è riservato ai soggetti muniti di credenziali SPID (Livello 2 o superiore), CNS o CIE 3.0.
Tramite questa piattaforma, gli utenti potranno autocertificare e inviare informazioni reddituali, familiari e lavorative necessarie per determinare il diritto a eventuali prestazioni economiche.
Per gli Istituti di Patronato, il servizio sarà accessibile invece attraverso il “Portale dei Patronati”, seguendo le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 4684 del 28 dicembre 2023.
L'istituto precisa che per le domande di invalidità civile
- presentate entro il 31 dicembre 2024 nei territori coinvolti nella sperimentazione e
- nelle aree non ancora interessate dalla riforma,
resta valida la procedura attuale, attraverso il servizio “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
Riforma disabilità: valutazione requisito entro 30gg dalla maggiore età
INPS è intervenuto con il messaggio del 5 giugno 2025 ricordando che, secondo l’articolo 25, comma 5, del suddetto decreto-legge del 2014, i soggetti già beneficiari dell’indennità di frequenza possono ottenere, al compimento della maggiore età, un riconoscimento provvisorio delle prestazioni riservate agli invalidi maggiorenni, a condizione che abbiano presentato la “domanda in via amministrativa” entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età.
Resta tuttavia necessario l’accertamento dei requisiti sanitari e di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa vigente.
In relazione a tale aspetto, l’INPS precisa che, nelle Province in cui è in corso la fase sperimentale della riforma il concetto di “domanda in via amministrativa” deve essere inteso come l’invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo stesso.
Tale invio deve avvenire entro il semestre antecedente il compimento della maggiore età.
Ad evitare l’erogazione indebita di prestazioni economiche destinate ai maggiorenni in assenza dei requisiti sanitari INPS provvederà a pianificare la valutazione di base per i soggetti interessati entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età.