Sicurezza sul Lavoro

Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 2 aprile 2025

 Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere  adottato  con il Decreto 41  del 31 marzo 2025  il “61° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto  legislativo".

Il decreto  sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 60 pubblicato l'10 marzo  2025. 

In estrema sintesi  si  prevedono:

  • modifiche  dalla data del  31 marzo  per le società:  CENPI s.c.r.l., CERTIFOR S.r.l. – Organismo di certificazione e Ispezione, EN.P.I. s.r.l., VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l. e VSG Verifiche e Servizi  Generali s.r.l.;
  • Inoltre si segnala la cancellazione per rinuncia della  società SEB Servizi Elettrici Branchi s.r.l. sempre  con effetto dalla data del  decreto.

L'elenco allegato al decreto quindi  sostituisce integralmente il 60° elenco adottato con decreto direttoriale 10 marzo 2025, n. 17.

Di seguito ricordiamo in cosa consistono gli obblighi di verifica e quali sono le attrezzature soggette.

Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette

Si evidenzia  che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

  • le scale aeree a inclinazione variabile, 
  • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
  • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
  • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

ATTENZIONE:

  1.   per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
  2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione  entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al  controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati

   Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati  sono i seguenti:

  • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
  •  l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione.
  • Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un  periodo non inferiore a dieci anni.
  • Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente  comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
  •  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1,   lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

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