scadenza del 30 Aprile 2025

ROTTAMAZIONE QUATER DECADUTI AL 31.12.2024 – Invio domanda di riammissione

I contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla Rottamazione-quater a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute, possono essere riammessi alla Definizione agevolata, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla misura (stabilito dal Milleproroghe convertito nella Legge n. 15/2025).

Per aderire alla riammissione i contribuenti dovranno presentare apposita domanda online entro il 30 aprile 2025 sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo due modalità:

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025, oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Possono essere riammessi alla Definizione agevolata esclusivamente i debiti già inclusi in un piano di pagamento della Rottamazione-quater, per i quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • il mancato versamento di una o più rate con scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • il pagamento di almeno una rata con scadenza fino al 31 dicembre 2024 effettuato:
    • in ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza 
    • o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.