Lavoro Dipendente

Attestati malattia dipendenti: nuova modalità di richiesta all’INPS

Con il messaggio 792 del 6 marzo 2026 INPS ha comunicato l'implementazione   di un nuovo  Smart-Task con cui  il datore di lavoro – anche tramite i propri intermediari puo richiedere di  ricevere, a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell’Istituto

Viene precisato che per la predisposizione e invio delle richieste di Smart-Task la procedura è la seguente:

  • selezione del servizio “Crea Smart-Task” nella sezione “Comunicazioni” del “Cassetto previdenziale del contribuente”; 
  • scelta dell’oggetto di interesse, nella fattispecie in argomento “Richiesta degli attestati di malattia”; 
  • visualizzazione della relativa maschera di acquisizione dinamica dei dati, la quale si auto-compone richiedendo esclusivamente gli eventuali ulteriori dati necessari al soddisfacimento automatizzato della richiesta, con riferimento allo specifico oggetto in questione: – periodo di competenza (mese/anno), -­ indirizzo PEC, – posizioni contributive selezionate; compilazione e trasmissione della richiesta; 
  • istruttoria automatizzata della richiesta.

Tale specifica richiesta, al momento, va effettuata per ogni competenza di interesse; a tale proposito INPS annuncia  una evoluzione del servizio, che consentirà, di chiedere, automaticamente, gli attestati di malattia per i successivi dodici mesi.

Nuovo campo “tipovisita” in XML per la lettura da parte dei software

L’INPS informava invece   con il messaggio 1773 del 5 giugno 2025  di una modifica  nelle comunicazioni ai datori di lavoro e ai  consulenti  relativamente ai dati sugli attestati di malattia dei dipendenti .

I dati sono forniti in due formati: XML e TXT, come spiegato nella circolare n. 113 del 25 luglio 2013.   

Nei file in formato TXT c’è un campo chiamato <tipoVisita>, che indica come è stato rilasciato il certificato medico. Può trattarsi di una visita del medico curante (in ambulatorio o a domicilio), oppure di un certificato rilasciato dopo un accesso al pronto soccorso.

L’INPS ricorda che, per riconoscere il diritto alla malattia, vale la data in cui il certificato è stato scritto. Ma attenzione, fa eccezione il caso della visita domiciliare, dove la tutela economica può valere anche dal giorno prima della data del certificato (come spiegato nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996).

Per semplificare il lavoro dei datori di lavoro e dei consulenti, l’INPS ha deciso di inserire il campo <tipoVisita> anche nel file in formato XML. In questo modo, l’informazione sarà leggibile direttamente dai programmi usati per gestire il personale.

Chi utilizza sistemi automatici per leggere i file XML dovrà quindi aggiornare i propri software, seguendo le istruzioni tecniche allegate.