Auto aziendali ai dipendenti: cosa cambia con il correttivo Omnibus
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 giugno 2026 in esame preliminare un nuovo decreto legislativo correttivo della riforma fiscale. Si tratta del quarto intervento. Il Governo ha trasmesso l'atto leggermente modificato alle Camere per la valutazione delle Commissioni competenti (Finanze prima che il Governo possa procedere all'approvazione definitiva e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Leggi qui un riepilogo degli altri contenuti dello schema di decreto approvato
Una delle novità di maggiore impatto è l'intervento sulla tassazione dei costi delle auto aziendali. Il ministro Leo aveva dichiarato in conferenza stampa che “La misura pone definitivamente fine alle incertezze interpretative che si erano stratificate nel tempo con l’obiettivo di garantire chiarezza applicativa sia per le imprese che per i lavoratori”.
Sono quattro i punti innovativi, che dovrebbero essere applicabili dal periodo d'imposta 2026, anche per i veicoli già assegnati nel 2025 (salvo quelli che rientrano nel regime transitorio).
Vediamo piu in dettaglio i vari aspetti che il nuovo decreto intende modificare e una infografica per il raccordo tra disciplina in vigore e le novità in arrivo.
Tassazione collegata agli anni dell’auto – A forfait per gli optional
1. Tassazione basata sull'età del veicolo, non più sulla nuova immatricolazione
Fino ad ora, le regole fiscali cambiavano a seconda che l'auto fosse nuova o meno al momento dell'assegnazione. Con il correttivo, la verifica è su quanti anni ha il veicolo:
- se ha meno di 5 anni, si applica la tassazione ordinaria (le percentuali già in vigore nel 2025, differenziate per tipo di alimentazione vedi scheda allegata ).
- Se ha più di 5 anni, il valore tassabile aumenta del 50%.
In altre parole dopo 5 anni dall'immatricolazione, il fringe benefit che viene calcolato pr il calcolo dell'IRPEF) viene maggiorato del 50%.
Esempio concreto: per un'auto termica con costo chilometrico ACI = 5.000 €/anno.
Nei primi 5 anni: benefit imponibile = 50% × 5.000 = 2.500 € su cui paghi le tasse.
Dal 6° anno in poi: benefit imponibile = 2.500 € + 50% = 3.750 € su cui paghi le tasse.
La logica del legislatore è che un'auto vecchia di solito è anche più inquinante, quindi viene "penalizzata" fiscalmente per spingere verso il rinnovo del parco auto con veicoli più ecologici.
2. Optional e accessori: maggiorazione forfettaria del 5%
Gli accessori installati sull'auto (es. navigatore, cerchi in lega) che non risultano nelle tabelle ACI non venivano considerati creando un "buco" normativo. Un caso recente è stato affrontato dall'Agenzia (vedi scheda allegata)
Ora il valore del fringe benefit in presenza di optional a carico dell'azienda , viene aumentato del 5% forfettario per tenerne conto. Dall'importo così calcolato si sottrae quanto il dipendente paga di tasca propria (per l'auto e per gli optional), e la differenza è quella da tassare.
Riassegnazione auto aziendali
In caso di riassegnazione del mezzo a un altro dipendente il decreto chiarisce l'incertezza interpretativa precedente e afferma che la riassegnazione funziona come una normale assegnazione, non comporta aggravi fiscali aggiuntivi.
Regime transitorio per le auto ordinate nel 2024 e consegnate entro i l 2025
Le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate al dipendente entro il 31 dicembre 2025 mantengono il vecchio regime fiscale (quello in vigore fino al 31/12/2024), evitando così il rischio di essere tassate al "valore normale" che come noto è una modalità più penalizzante. Anche questo regime transitorio si applica in caso di riassegnazione.
Quando il veicolo supera i 5 anni, scatta l'aumento del 50%.
Scarica la scheda di riepilogo e raccordo con la disciplina in vigore
L’Atto all’esame del Parlamento
Il decreto correttivo, ora all'esame parlamentare come Atto del Governo n. 430, conferma l'impianto già annunciato a giugno ma aggiunge alcune precisazioni tecniche rilevanti sulla tassazione dei fringe benefit auto.
Sul regime transitorio, il dossier chiarisce che la maggiorazione del 50% dopo i cinque anni dalla prima immatricolazione non riguarda solo i veicoli assegnati con le nuove regole 2026, ma si estende anche ai veicoli "vecchio regime" — cioè quelli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, e quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati nel 2025. Anche questi, superata la soglia dei cinque anni di vetustà, subiranno lo stesso incremento del 50% del valore imponibile. Viene inoltre precisato che tutte queste regole si applicano allo stesso modo anche in caso di riassegnazione del veicolo a un dipendente diverso dal primo assegnatario.
Sul fronte degli optional, il testo conferma la maggiorazione forfettaria del 5% per gli accessori non presenti nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente, e ne estende l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2026, anche ai veicoli del regime transitorio appena descritto.
La novità più concreta, è una clausola di salvaguardia per i comportamenti già adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in materia di tassazione di accessori e allestimenti, e non è previsto alcun rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate secondo l'interpretazione precedente
Viene infine ribadita, in modo esplicito, la piena deducibilità dal valore forfettario delle somme che il dipendente ha eventualmente pagato di tasca propria per accessori e allestimenti del veicolo — che il dossier formalizza come modifica testuale dell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
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