Lavoro Dipendente

FIS e Fondo bilaterale professioni: riduzione contributi 2025

Con la circolare 5 del 20 gennaio  2025 INPS  pubblica le istruzioni sulla riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento 

  •  del Fondo di integrazione salariale (FIS) e 
  • del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, r(di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).

 introdotta con i decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, di adeguamento alla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022).

Inoltre è stata prevista una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Entrambe le riduzioni  decorrono dal 1° gennaio 2025,

La circolare  fornisce in particolare le istruzioni operative e contabili.  Di seguito le principali indicazioni .

Riduzione contributi a FIS e Fondo bilaterale professioni : le nuove norme

FIS 

La circolare ricorda in primo luogo che i. Fondo di integrazione salariale (FIS) dal 1° gennaio 2022, era è finanziato da contributi ordinari:

  • 0,50% per datori di lavoro con media fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento.
  • 0,80% per datori con media superiore a 5 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2025, è prevista una riduzione del 40% del contributo per i datori con media fino a 5 dipendenti (aliquota ridotta a 0,30%), purché non abbiano richiesto assegni di integrazione salariale per almeno 24 mesi.

Fondo solidarietà  attività professionali

Per quanto riguarda il  Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali con il D.I. 21 maggio 2024 viene aggiornato secondo la normativa sugli ammortizzatori sociali per cui i contributi ordinari  sono differenziati per dimensione aziendale:

  • 0,50% fino a 5 dipendenti.
  • 0,80% da 5,1 a 15 dipendenti.
  • 1% oltre i 15 dipendenti.

Inoltre sempre dal 1° gennaio 2025,  è prevista la riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50% (ridotta a 0,30%) per i datori fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di integrazione salariale per almeno 24 mesi.

Riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)

In base alla normativa ordinaria   contributi addizionali  sono variabili in base all’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale:

  • 9% per i primi 52 settimane (quinquennio mobile).
  • 12% tra 52 e 104 settimane.
  • 15% oltre 104 settimane.

Dal 1° gennaio 2025, per datori di lavoro che non abbiano usufruito di trattamenti per almeno 24 mesi le aliquote sono le seguenti:

  • 6% fino a 52 settimane.
  • 9% tra 52 e 104 settimane.

Istruzioni operative e codice autorizzazione

Dal 1° gennaio 2025, la procedura centralizzata dell’INPS attribuirà automaticamente il codice autorizzazione “2Q” per identificare i datori di lavoro aventi diritto alla riduzione.

In caso di perdita dei requisiti (ad esempio, presentazione di una nuova domanda di integrazione salariale), il codice sarà rimosso automaticamente dalla procedura.

I datori di lavoro possono segnalare situazioni relative all’esonero tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente.

  • Sezione: Posizione Aziendale.
  • Oggetto: Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali.

La procedura di calcolo INPS sarà aggiornata per applicare automaticamente la riduzione dell’aliquota, se spettante da periodo gennaio 2025 .

La circolare specifica che l'assenza di fruizione per almeno 24 mesi decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di trattamento fruito.  sarà verificata su:

Tutte le unità produttive riconducibili al datore di lavoro.

Tutte le matricole contributive associate al codice fiscale aziendale.

Applicazione dell’aliquota ridotta:

  • 6% per periodi di integrazione salariale fino a 52 settimane in un quinquennio mobile.
  • 9% per periodi tra 52 e 104 settimane in un quinquennio mobile.

Per periodi superiori a 104 settimane, resta applicabile l’aliquota ordinaria del 15%.

Mantenimento delle condizioni per la riduzione:

Se il datore di lavoro presenta una nuova domanda di integrazione salariale, la riduzione del contributo addizionale non sarà più applicabile. In tal caso, l’aliquota ordinaria tornerà ad essere applicata.

Gestione dei pagamenti:

I datori di lavoro devono utilizzare i codici di versamento già esistenti per il pagamento dei contributi, che resteranno invariati anche dopo l’applicazione delle nuove aliquote.