Lavoro Dipendente

Rimborso utenze domestiche: fac simile autodichiarazione e chiarimenti

La Risposta a Interpello n. 17 del 31 gennaio 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alle formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.

 Il documento analizza il quadro normativo vigente oltre a chiarire che la dichiarazione può essere acquisita dal datore di lavoro senza necessità di autenticazione notarile, purché accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante.

Disponibile qui un facsimile di autodichiarazione

Autocertificazione del lavoratore per rimborso utenze: il quesito e la soluzione proposta

L'interpello illustra il caso di una società per azioni che chiedeva di  chiarire le formalità relative al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà necessaria per il rimborso delle spese domestiche sostenute dai dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.

 La questione nasce dall’estensione della soglia di esenzione fiscale per il 2024 dei "fringe benefits", stabilita dalla Legge n. 213/2023, che consente il rimborso di utenze domestiche e spese abitative fino a 1.000 euro (elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli). 

La società richiede chiarimenti sulle caratteristiche della dichiarazione dovuta da parte dei dipendenti.

In particolare, l’istante  ritiene che il rimborso delle spese non costituisca una "riscossione di benefici economici da parte di terzi" e, pertanto, non sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione. 

Poiché la dichiarazione è destinata all’Agenzia delle Entrate, incaricata delle verifiche di veridicità, la società ritiene sufficiente la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale.

Dichiarazione del lavoratore per rimborso utenze: parere dell’Agenzia

La soluzione proposta trova la conferma dell'Agenzia, la quale precisa che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva può essere acquisita dal datore di lavoro con firma originale del dipendente e copia del documento di identità, senza necessità di autenticazione. L’Amministrazione Finanziaria  ricorda in ogni caso   la responsabilità penale  che sussiste in caso di dichiarazioni mendaci.